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Il Ministero dell’Interno, con la nota n. 0010313 del 5 novembre 2015, ha chiarito che l’esclusione di ogni remunerazione sancita dall’art. 5, co. 5, d.l. 78/2010 per il titolare di incarichi presso la p.a. che rivesta al contempo una carica elettiva in enti locali, non si applica agli incarichi di revisione.
Grande è la soddisfazione del Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, il quale non ha mancato di ricordare come il chiarimento appena fornito con la nota in oggetto offra “un’interpretazione che sosteniamo da sempre e sulla quale abbiamo instaurato con il Ministero un sereno confronto, che evidentemente ha dato i suoi frutti”.
La speranza, del Presidente Longobardi è quindi quella che “anche la magistratura contabile, alla luce del chiarimento ministeriale, si convinca ad applicare la norma in senso non rigorosamente letterale, lasciando fuori dal relativo perimetro gli incarichi che il titolare di carica elettiva acquisisca presso altre amministrazioni nell’ambito della propria attività libero professionale”.
La nota del Ministero dell’Interno
Andiamo con ordine, e cerchiamo di ripercorrere la delicata questione.
Ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito nella Legge n.122/2010, nei confronti dei titolari di cariche elettive lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, compresa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta.
Come è chiarito nella nota “l’ambito di applicazione di tali disposizioni, tuttavia, ed in particolare il divieto di cumulo degli emolumenti, preso atto che la finalità perseguita dal legislatore è la riduzione del costo degli apparati politici, deve ritenersi limitato ai costi ed alle spese necessarie per l’esercizio degli incarichi conferiti all’amministratore in relazione alla carica elettiva e quindi all’esercizio del munus pubblico, conseguentemente questa Direzione centrale è dell’avviso che, fatti salvi eventuali profili di incompatibilità espressamente previsti, sono esclusi dalla “portata” applicativa della disposizione in esame quegli incarichi, eventualmente conferiti all’amministratore nell’ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza.”
Le speranze per il futuro
Il chiarimento offerto con la nota del Ministero dell’Interno è conforme ad un’interpretazione da tempo portata avanti dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Come spiega infatti anche il Vice Presidente dei commercialisti, Davide Di Russo, “lo spazio interpretativo c’è, e lo abbiamo da tempo evidenziato: è vero che la disposizione fa riferimento a qualsiasi incarico, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo; ma è anche vero, come ha correttamente puntualizzato il Ministero dell’Interno, che l’art. 5, co. 5, è ispirato dalla finalità di ridurre il costo degli apparati politici, e quindi deve intendersi riferito unicamente a costi e spese per incarichi conferiti dall’amministrazione in relazione alla carica elettiva. Il divieto di remunerazione dunque non può operare rispetto a incarichi di revisione, che certo non sono annoverabili tra i costi “politici”; ovviamente, però, deve trattarsi di incarico conferito da amministrazione non coincidente con quella nella quale il professionista rivesta la carica elettiva (ipotesi ormai di scuola, considerata l’introduzione del meccanismo elettivo per la selezione del revisore negli enti locali).”
Giancarlo Verde, direttore centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno auspica inoltre che la portata del chiarimento non si esaurisca qui, ma che possa contribuire anche a far riflettere la magistratura contabile.
Una diversa interpretazione, infatti, potrebbe portare i revisori a vedere nelle cariche elettive un ostacolo allo svolgimento della loro professione. Effetto che, evidentemente, non può ritenersi voluto dalla legge.