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La responsabilità contrattuale – Fino al 1999 la responsabilità del sanitario dipendente di una struttura pubblica verso il paziente per il danno procurato da un errore diagnostico-terapeutico era soltanto di natura extracontrattuale, con la conseguenza che il termine prescrizionale era di cinque anni. Dal 1999 si è passati dal modello della responsabilità extracontrattuale a quello della responsabilità contrattuale. La sentenza 589/1999 della Cassazione civile ha promosso il modello contrattuale, sul presupposto del “contatto sociale”. L'obbligazione del medico dipendente del Ssn nei confronti del paziente, anche se non fondata esplicitamente su un contratto, è assimilata alla responsabilità da contratto, poiché tra il medico e il paziente si instaura un rapporto giuridico qualificato, tale da non poterli considerare soggetti reciprocamente estranei.
Onere probatorio invertito - L'onere probatorio è invertito rispetto alla responsabilità extracontrattuale e il paziente deve provare solo il “contatto sociale” con il medico, nonché l'aggravamento delle proprie condizioni cliniche, allegando l'inesattezza dell'inadempimento e non dovendo provare la colpa del medico e/o della struttura e la relativa gravità. Il medico deve provare che l'evento avverso sia conseguenza di un evento imprevedibile e non superabile con la dovuta diligenza.
L'elemento colpa - La responsabilità medica non può prescindere dall'elemento della colpa, pertanto l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto dal paziente. Tra gli obblighi di protezione che il medico assume nei confronti del paziente non rientra quello di garantire un determinato risultato della prestazione sanitaria, a meno che il paziente, sul quale incombe il relativo onere, non dimostri un’espressa assunzione della garanzia del risultato da parte del medico.
Responsabilità della struttura sanitaria – Se viene accertata la responsabilità del medico, la struttura sanitaria presso la quale egli ha operato è ritenuta responsabile in solido con il professionista. La responsabilità dell'ente ospedaliero sorge dal naturale collegamento tra la prestazione effettuata dal medico e l'organizzazione aziendale della clinica, non rileva nemmeno la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cassazione civile 13953/2007).
Responsabilità dell’infermiere - L'infermiere assume una “posizione di garanzia” nei confronti dei pazienti affidati alle cure, ai quali deve essere fornita un'assistenza diligente, e potendosi altrimenti configurare a loro carico una responsabilità, sia penale sia civile, per i danni cagionati ai pazienti. A carico dell'infermiere è configurabile il reato di abbandono di minori o incapaci nelle ipotesi in cui quest'ultimo non fornisca ai pazienti disabili le prestazioni assistenziali e terapeutiche che gli competono. Nell'ipotesi di lavoro in équipe, quando ad esempio il medico si avvale di un infermiere che materialmente effettua la sostituzione di una sacca di sangue con una nuova, anche se sussiste per il medico l'obbligo di assicurarsi che il gruppo sanguigno sia quello del paziente, l'infermiere non può comunque confidare su tale successivo controllo (Cassazione penale 15 luglio 1991, Tribunale di Bologna n. 907/2002).
Somministrazione dei farmaci - È stata accertata la responsabilità dell'infermiere anche in un caso di "stravaso" dei farmaci antiblastici verificatosi nel corso di un trattamento chemioterapico, non avendo l'infermiere posizionato adeguatamente l'ago per la somministrazione del farmaco, il cui effetto necrotizzante e tossico era noto e segnalato nel bugiardino (Tribunale di Roma, 19 ottobre 2003). Secondo la Cassazione, la somministrazione dei farmaci deve essere eseguita in modo collaborativo con il medico e non in modo meccanicistico, e se vi sono dubbi sul dosaggio prescritto, l'infermiere deve attivarsi non per sindacare l'efficacia terapeutica del farmaco prescritto dal medico, ma per richiamare la sua attenzione e chiedere la rinnovazione in forma scritta della prescrizione (Cassazione penale 1878/2000). L'infermiere risponde, inoltre, per le lesioni o la morte del paziente in caso di erronea trascrizione della terapia farmacologica dalla cartella clinica a quella infermieristica (o alla scheda di terapia), se da tale errore è conseguito l'evento lesivo. Per non incorrere nel reato di detenzione e/o somministrazione di medicinali guasti, ai sensi dell'articolo 443 del Codice penale, l'infermiere deve periodicamente controllare la scadenza del farmaco, l'integrità della confezione e il rispetto delle norme di conservazione.