10 giugno 2019

Revisione Enti Locali: nuovi principi di vigilanza

Autore: Alfonsina Pisano
Attraverso la Commissione di studio, e grazie ad un’importante sinergia con Ministero dell’interno, Ministero dell’economia e delle finanze e Corte dei conti, il Consiglio Nazionale ha elaborato e pubblicato la nuova versione dei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali” aggiornandoli alla luce delle recenti novità normative in materia di enti pubblici e società partecipate da amministrazioni pubbliche.

Il testo è volto a somministrare le linee guida e il supporto tecnico necessario per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ma anche a sensibilizzare i Commercialisti che ricoprono questi incarichi, a svolgere i ruoli professionali secondo la massima diligenza e professionalità.

Il volume propone una metodologia comune di riferimento per i professionisti, che accompagna nelle varie fasi dell’attività di vigilanza e controllo, e si contraddistingue per la semplicità della trattazione e la praticità del taglio, con continui riferimenti alla realtà operativa, approfondendo le varie tematiche e fornendo linee guida utili ad affrontare in modo efficace ed efficiente l’incarico.

Deve essere inteso come un vademecum che consenta di implementare un modus operandi che riduca il rischio di revisione a un livello "accettabile" e che sia adeguato agli obblighi connessi all'attività di vigilanza e controllo e alle relative responsabilità.

Il testo è aggiornato alle disposizioni del D.lgs. n. 118/2011 e alle recenti novità normative, include anche 12 principi che si focalizzano sulle funzioni di vigilanza e collaborazione dell'organo con l'Ente, sulle attività di verifica e, in particolare, sulle procedure di revisione e sulle tecniche di campionamento.

La programmazione e la pianificazione dell’attività consentono all’organo di controllo di ridurre il rischio di revisione a un livello “accettabile” e di implementare un modus operandi adeguato che impatta anche sul piano delle responsabilità imputabili all’Organo di revisione e direttamente connesse all’incarico.

La nuova versione dei principi nell’ambito di ciascuno di essi, sottolinea l’importanza della pianificazione dell’attività di revisione, in un’ottica di contenimento del rischio di revisione: l’attività dell’organo di controllo deve infatti essere ispirata ai criteri delineati dai principi, che rappresentano una regola etico-professionale cui uniformarsi nella formulazione del giudizio e il cui adempimento costituisce un parametro di riferimento per valutare il corretto esercizio della funzione di revisione.

Il principio di contabilità finanziaria potenziata
L’attività di vigilanza è tesa a riscontrare eventuali irregolarità che, se gravi, vanno segnalate al Consiglio dell’ente locale. Nello spirito di leale collaborazione, laddove si riscontri una irregolarità, l’Organo di revisione invita, in primo luogo, l’ente locale a porre in essere azioni correttive. Ove queste non vengano attuate, anche solo per inerzia o non sia possibile attuarle, occorre segnalare al Consiglio con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rappresentano irregolarità, ad esempio, il mancato rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni tale da comportare un’alterazione del risultato.

È bene ricordare che la riforma di contabilità, introduce il principio di competenza finanziaria potenziata: il termine “potenziata” non è casuale, significa che non è stata abbandonata la contabilità finanziaria, tipica delle aziende pubbliche ma è stata potenziata perché ha introdotto elementi maggiori per dare certezza all'impegno e all'accertamento al fine di rendere i residui attivi e passivi più simili ai debiti e ai crediti.

Lo scopo che la riforma di contabilità intende perseguire è quello di ridurre gli errori e le improprie rappresentazioni delle entrate e delle spese in bilancio, ed avvicinare sempre di più il concetto di debito e di credito rispettivamente a quello di residuo passivo e residuo attivo.

La significatività dell’errore di revisione e i parametri negli enti locali
Particolare riguardo nell’attività di revisione deve essere rivolta alla significatività dell’errore, concetto fondamentale della revisione. Gli errori sono considerati significativi quando ci si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.

Nell’ambito degli enti locali un parametro di determinazione della significatività complessiva potrebbe essere individuato in un range che va da un minimo dell’1% delle entrate correnti ad un massimo del 3% delle stesse. Le entrate correnti possono, infatti, essere assimilate ai ricavi delle società commerciali e rappresentano una voce significativa per gli equilibri dell’ente e per le aspettative che i principali utilizzatori nutrono sull’informativa finanziaria. La significatività operativa viene determinata assumendo un valore compreso tra il 60% e l’85% della significatività complessiva.

L’errore, chiaramente trascurabile, viene determinato in un intervallo che va dal 5% al 15% della significatività operativa. In alcuni casi, può essere necessario utilizzare un livello di significatività specifica, inferiore alla significatività complessiva, in relazione a verifiche su particolari classi di operazioni, periodi temporali di indagine, saldi contabili.

Ogni operazione eseguita dovrà essere documentata e risultare da verbali e/o da carte di lavoro e le tecniche utilizzate per eseguire tali verifiche dovranno essere adeguatamente motivate sia per quanto concerne la loro idoneità a garantire che il campione selezionato e verificato sia rappresentativo e significativo sotto il profilo qualitativo e quantitativo (del bilancio, del rendiconto, etc.), sia a verificare l’effettiva applicazione delle tecniche e il corretto funzionamento delle procedure amministrative.

Attenzione alla spesa corrente
L’Organo di revisione deve prestare particolare attenzione al rispetto del limite massimo di indebitamento, per evitare che possa diventare un fattore non controllabile di spesa corrente. All’interno della spesa corrente, purtroppo, si annida quello che viene considerato il maggior spreco nella P.A.

Il miglioramento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica ha costituito uno dei principali obiettivi di politica economica dell'ultimo decennio, in cui il controllo della spesa è venuto a costituire un importante strumento per il reperimento di risorse pubbliche, anche ai fini del rilancio della crescita del Paese.

Si evince una considerazione unanime ad ogni settore: seppur esistono delle differenze, tra settore pubblico e privato, grazie al fine diverso a cui si rivolge l’attenzione - creazione di valore pubblico per le prime, e creazione di un utile (o perdita) di esercizio per le seconde - in realtà il fulcro dal quale nascono le rispettive regole è un comune denominatore: individuare lo spreco, eliminarlo e valorizzare le risorse esistenti.

Il giudizio del Revisore
Il Revisore, in base agli elementi acquisiti e ai risultati raggiunti ed enucleati nella documentazione del lavoro svolto (carte di lavoro), nella fase finale della revisione emette un giudizio in merito alla regolarità contabile, finanziaria ed economica, formulando rilievi, rilevando eccezioni, esprimendo considerazioni, avanzando proposte che confluiranno nella relazione o parere. L’organo esplicita l’esito della sua attività procedendo all’elaborazione dei verbali di verifica, dei pareri, delle relazioni, o in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione, di referti.

Considerato che la casistica dei problemi operativi è quanto mai ampia (motivo per cui si attendono senz’altro nuovi interventi normativi che influiranno sulla materia), il Consiglio nazionale continuerà a monitorare l’attività di adeguamento dei principi, e a garantirne l’aggiornamento e la rispondenza alle esigenze degli operatori e di tutela dell’interesse pubblico di cui il revisore è garante.
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