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La posizione del Cndcec - Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, alla luce delle proposte sulla revisione legale nelle srl avanzate da Assonime, si dichiara non in accordo con l’associazione delle società italiane per azioni. Il parere della governance di categoria è che nessuna alterazione dovrebbe andare a intaccare le soglie correnti circa l’esenzione dall’obbligo della revisione legale nelle srl, considerando altresì che queste sono già state private dei rispettivi poteri dagli ultimi interventi legislativi che hanno abrogato l’ulteriore parametro legato al superamento del capitale sociale minimo stabilito per le società per azioni. Il Consiglio nazionale, sul punto, ritiene che sarebbe invece opportuno ripristinare proprio quest’ultimo parametro. Dunque, secondo il supremo organo della categoria dei commercialisti, guidato da Gerardo Longobardi, “è oggettivamente giunto il momento di procedere alla riscrittura dell’art. 2477 del codice civile, purché lo si faccia in modo ragionevole. Da questo punto di vista risultano non condivisibili le proposte sul tema avanzate da Assonime nelle osservazioni inviate al Mef per la consultazione sulla Direttiva sui bilanci”.
Gli interventi – Sulla questione sono intervenuti i consiglieri nazionali delegati al sistema dei controlli, Raffaele Marcello e Andrea Foschi, spiegando che “l’art. 2 della nuova direttiva revisione (direttiva 2014/56/UE) consente agli Stati membri, attraverso la propria legislazione nazionale, l’individuazione delle tipologie di imprese da sottoporre all’obbligo di revisione in modo da ricomprendervi la categoria delle piccole imprese nel rispetto della libertà di opzione concessa dalla normativa comunitaria. Nulla vieta, pertanto, l’esercizio di tale opzione”. È pertanto chiaro, come continua a sostenere il Consiglio nazionale, che sia quanto mai “necessario non confondere il corretto principio europeo del ‘think small first’ con l’eliminazione di sistemi, quale quello della revisione legale dei conti, che sono generalmente riconosciuti come una salvaguardia sia delle piccole imprese sia di tutti i molteplici soggetti che con queste interagiscono”.
La struttura delle srl – Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è intervenuto anche sulla questione inerente alla struttura tipo di molte srl. In merito a questo tema la parola è passata ancora una volta ai consiglieri delegati Marcello e Foschi che hanno sottolineato come risulti improponibile “eliminare dal testo dell’art. 2477 c.c. la parte in cui si prevede la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore legale nella s.r.l. che controlla, ai sensi dell’art. 2359 c.c., una società obbligata alla revisione legale”. I due consiglieri hanno poi concluso il proprio intervento aggiungendo che “l’inserimento di tale previsione nell’attuale formulazione dell’art. 2477 c.c dovuto alle osservazioni di parte della dottrina e dalla necessità di raccordare le previsioni del codice civile con quelle del TUF, origina dalla considerazione che solitamente le s.r.l. che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. sono di notevoli dimensioni e niente affatto assimilabili al modello descritto negli artt. 2462 e ss. c.c”.