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I revisori degli enti locali - Con decreto del 6 novembre 2013 il Ministero dell'Interno ha approvato l'avviso relativo alla formazione dell'elenco dei revisori degli enti locali, da cui saranno estratti i nominativi a partire dal 2014 per le Amministrazioni ricomprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario. Interessati all’adempimento che scadrà il prossimo 12 dicembre sono i revisori già iscritti per il 2013, che dovranno dimostrare il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione anche per l'anno 2014 e coloro che, pur non essendo già inseriti, hanno comunque conseguito i requisiti necessari e di conseguenza hanno titolo per richiedere l'iscrizione per la prima volta. La domanda di iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali deve essere presentata esclusivamente per via telematica mediante accesso al sistema, compilazione del modello reperibile nella funzione, sottoscrizione dello stesso con firma digitale e relativa trasmissione da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.
L’elenco dei revisori - L'elenco dei revisori degli enti locali è formato su base regionale in funzione della residenza anagrafica di ciascun richiedente e presuppone particolari requisiti, diversi in funzione della tipologia e della dimensione demografica degli enti locali interessati che, a tale scopo, sono suddivisi in tre fasce. La prima riguarda i Comuni più piccoli, con popolazione fino a 4.999 abitanti, la seconda i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti, nonché le Unioni di Comuni e le Comunità montana, la terza fascia i Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti nonché le Province.
I requisiti per le fasce - Per la prima fascia, sono richiesti almeno due anni di iscrizione nel Registro dei revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nonché 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, i cui programmi di approfondimento e i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno. Per la seconda fascia, invece, sono necessari 5 anni di iscrizione, e lo svolgimento di un incarico di revisione presso un ente locale di durata almeno triennale, nonché 10 crediti formativi specifici. L'accesso alla terza fascia invece richiede 10 anni di iscrizione, lo svolgimento di almeno 2 incarichi di revisione in enti locali di durata triennale ciascuno, nonché l'acquisizione di 10 crediti formativi specifici.
L’elenco per il 2014 - Con riferimento alla formazione dell'elenco dei revisori per il 2014, relativamente al possesso dei requisiti, è stabilito che i crediti formativi validi (dieci) sono quelli conseguiti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2013, gli incarichi di revisione precedenti, utili per il profilo esperienziale, devono riferirsi a un triennio ciascuno e devono essere stati svolti presso Comuni, Province, Comunità montane e Unioni di Comuni. L'anzianità di iscrizione è desunta, nel caso di soggetto iscritto sia nel Registro dei revisori legali sia all'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, in relazione al titolo più risalente.
L’estrazione dei revisori - In relazione a ogni incarico da rinnovare vengono estratti tre nominativi, annotando l'ordine di estrazione. Il primo costituisce il revisore designato per la nomina, mentre gli altri due intervengono nell'ipotesi di rinuncia o impedimento. I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentrano, in caso di eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l'incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell'organo di revisione da parte del consiglio dell'ente. Per eventuali sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di cessazioni anticipate dall'incarico, si procederà a nuova estrazione. L'esito dell'estrazione è comunicato al singolo ente locale, il quale deve provvedere alla nomina mediante delibera consigliare, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità.
Il contributo annuale - Il provvedimento emanato ricorda che è stato introdotto l'obbligo, da parte dei soggetti che presentano domanda di iscrizione a tale elenco, di versare un importo annuo di 25 euro, destinato a fronteggiare le spese sostenute dal Ministero dell'Interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. I soggetti che risulteranno iscritti nell'elenco sono tenuti a effettuare il versamento, a favore del Ministero dell'Interno, entro il 30 aprile 2014.