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In attesa del decreto - Scade oggi il termine dei 20 giorni per l’emanazione del decreto del Ministero della Giustizia che doveva fissare i requisiti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali da parte dei Dottori Commercialisti, ma dello stesso ancora non vi è traccia. Così il registro rimane chiuso in attesa, delle “istruzioni operative, ed il modulo per l'iscrizione senza il sostenimento del relativo esame, nel Registro dei revisori legali”. Ricordiamo che la Legge 15/2014, per la quale si sono fortemente battuti i Dottori Commercialisti, sospende l'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010 attuato (parzialmente) con un decreto ministeriale (D.M. 144/2012) il quale aveva di fatto impedito sia gli esami sia l'equipollenza. In sede di conversione del D.L., sono state apportate modifiche che rendono necessario un nuovo decreto attuativo in attesa del quale il Registro rimane bloccato.
Un ritorno all’indietro - Nel frattempo si torna alla situazione che era in vigore fino al 1° novembre 2013 quando il D.L. 126/2013 aveva introdotto in via transitoria, nelle more dell'emanazione del regolamento che disciplina l'esame di abilitazione professionale per i revisori legali previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 39/2010, una disposizione che consentiva l'ammissione all'esame con le vecchie regole per l'iscrizione al Registro dei revisori e i relativi esami ex D.Lgs. 88/1992. In pratica era tornata in vigore l'equipollenza dopo una lunga battaglia tra le categorie professionali e all'interno dei Ministeri della Giustizia e dell'Economia tra vertici politici (favorevoli all'equipollenza) e apparati burocratici (contrari all'accesso automatico dei Dottori Commercialisti al Registro).
La necessità di un decreto – Con l'approvazione del D.L. “Milleproroghe”, in cui è confluita la parte del testo dell'ex “Salva Roma” che conteneva la norma che ristabiliva l'equipollenza, viene prevista la necessità di un decreto per fissare i requisiti di l'accesso all'attività della revisione legale in conformità alla direttiva 2006/43/CE, ma “senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame”. Da questa norma nascono i problemi che bloccano un decreto di fatto scritto, che cancellava l'equipollenza, ma che ora deve contemperare la richiesta dell'equipollenza da una parte, e dall'altra la "minaccia" da parte della Commissione Ue (che tuttavia non si mai espressa ufficialmente) di una possibile procedura di infrazione in caso di iscrizione automatica dei Commercialisti al Registro dei revisori.
La direttiva UE - Oggetto del contendere è ora la portata della direttiva UE 2006/43. L'articolo 7 in particolare prevede la necessità di un esame di idoneità professionale per la verifica della conoscenza della materia della revisione. L'articolo 9 prevede invece la possibilità per gli Stati membri di disporre che i possessori di diplomi universitari o di titoli equivalenti possano essere esentati dal controllo della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche per le materie che siano già state oggetto di un tirocinio comprovato da un esame o da un diploma riconosciuto.
Verso una sessione unica - La strada verso cui potrebbe propendere il Ministero della Giustizia potrebbe essere quella di un'unica sessione d'esame di Stato ripartita in maniera tale da prevede, ad esempio, la prova dei Dottori Commercialisti in due giornate e quella con la prova inerente la revisione contabile in una terza giornata. In questo modo l'esame si svolgerebbe dopo i 18 mesi di tirocinio sufficienti per l'esame di Stato da Dottore Commercialista, mentre il tirocinio "completo" per il revisore legale prevede 36 mesi. Non potendo la sessione d'esame stare aperta un anno e mezzo, si deve immaginare che la soluzione sia quella di sostenere l'esame di Stato (commercialista e revisore) prima di aver completato il tirocinio per revisore. Un’altra ipotesi è quella di non prevedere nessun esame aggiuntivo, ma allungare solo il tirocinio, ma anche in questo caso si valuta tale soluzione a rischio infrazione.