20 novembre 2013

Revisori: l’equipollenza è un diritto

L’equipollenza va riconosciuta. Il Coordinamento appoggia la manifestazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La manifestazione e le associazioni - Si è svolta ieri, nella Capitale, la manifestazione unitaria su scala nazionale indetta dal Commissario straordinario del Cndcec, Giancarlo Laurini, per esprimere il dissenso della categoria al mancato riconoscimento dell’equipollenza tra l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e quello per l’iscrizione al registro dei revisori legali. Il Coordinamento unitario delle associazioni sindacali dei commercialisti, che ha preso parte alla mobilitazione di ieri, ha sottoscritto il documento che ne è venuto fuori tramite i presidenti delle sigle che lo compongono: Vilma Iaria - Presidente ADC, Roberta Dell’Apa - Presidente AIDC, Marco Cuchel - Presidente ANC, Raffaele Marcello - Presidente UNAGRACO, Eleonora Di Vona - Presidente UNGDCEC, e Domenico Posca - Presidente UNICO.

Le norme e i motivi di protesta - In merito alla materia che ha costituito il fulcro della protesta, si ricorda che essa discende dall'applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010 attraverso il quale in nostro Paese recepiva la Direttiva n. 2006/43/CE del 17 maggio 2006 in riferimento alla revisione legale. La norma italiana è operativa già da tre anni, ma su determinati aspetti, come quello che disciplina l'esame per l'accesso al nuovo Registro dei Revisori Legali, non erano ancora stati emanati i rispettivi regolamenti attuativi. Al momento, pare che proprio il regolamento citato verrà presto reso operativo e sullo stesso, da indiscrezioni pervenute a mezzo stampa, pare sia stato posto anche il beneplacito di Palazzo Spada, che ha espresso un parere positivo alla bozza di decreto ministeriale che potrebbe essere emanato al fine di disciplinare la materia in questione. Questo decreto, come più volte sottolineato, non prevedrebbe l'equipollenza dell'esame per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista rispetto all'esercizio della funzione di revisore legale.

Professione o attività tecnica? - Tuttavia, il Coordinamento unitario spiega che “sul punto, il Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella missiva di protocollo n. 611 del 4 aprile 2012, ha già espresso, invece, parere favorevole all’equipollenza tra le materie previste dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 39/2010 (in materia di revisione legale) e quelle di cui agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 139/2005, relative agli esami di Stato per l’accesso alla professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile. Noi ci permettiamo di evidenziare che tale parere - che condividiamo pienamente - risulta addirittura superfluo, rispetto all'evidente ed incontrovertibile sovrapposizione delle competenze tecniche specifiche dei Commercialisti italiani con quelle stabilite per la funzione di revisione legale. La norma stessa è pienamente consapevole di ciò, avendo esattamente previsto la possibilità dell'equipollenza con esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate che, in Italia, non possono che essere quelle dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”. A tal proposito, il Coordinamento ricorda quindi la differenza tra quello che è un esame di idoneità professionale allo svolgimento di determinate funzioni (v. revisore legale) e quello che è invece un esame abilitante allo svolgimento di una professione ordinistica, come appunto l’esame di Stato che permette l’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. “Appare del tutto evidente che un esame d'idoneità professionale non è equiparabile ad un esame di Stato, come è quello per l'abilitazione all'esercizio professionale previsto dall’art. 33 della Costituzione. La revisione legale dei conti non è dunque - e non lo potrà mai essere – una professione ma un'attività tecnica svolta in funzione di certificazione dei conti annuali”.

Il problema del ruolo –
Altro problema posto a monte della mancata equipollenza riguarda la terzietà che, secondo chi sostiene questa tesi, i commercialisti non potrebbero garantire qualora svolgessero altresì la funzione di revisore legale. Secondo il Coordinamento, è pur vero che qualsiasi obiezione può essere posta solo in riferimento al ruolo dipendente dall’incarico ricoperto, ma è contestualmente vero che sul punto “in Italia, l'unica Professione ad aver recepito il Codice d'indipendenza IFAC è quella dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”. Non si può quindi parlare di assenza di indipendenza, in quanto i commercialisti lavorano sempre a tutela delle Fede Pubblica e lo fanno sia in veste di revisori legali sia quando sono “sottoposti agli obblighi ‘antiriciclaggio’”.

Il tirocinio – Altro dubbio da chiarire riguarda il tirocinio e, nello specifico, la sua durata. “La direttiva europea subordina il sostenimento dell’esame al compimento del tirocinio triennale (art. 10); di recente, invece, il tirocinio per l’abilitazione all’Esame di Stato per l’accesso alla professione di Dottore Commercialista è stato ridotto a 18 mesi. Orbene, vista l'evidente equipollenza delle materie d’esame, per superare la questione della diversa durata del tirocinio, l’emanando regolamento dovrebbe prevedere che coloro che hanno superato l’esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista non debbano successivamente superare un nuovo e diverso esame sulle stesse materie, ma possano conseguire l’idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale al momento del completamento del periodo di tirocinio di 36 mesi, come stabilito dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2010, rispettandone ovviamente le condizioni ivi stabilite”, spiega il Coordinamento. È quindi chiaro che spesso a subire le penalizzazioni più pesanti siano i giovani commercialisti, il cui disagio viene raccolto e convogliato nel grido di protesta delle associazioni di categoria che dicono ‘basta’ a un simile modo di gestire la situazione. “Pertanto le organizzazioni sindacali dei commercialisti, stigmatizzato il pesantissimo ritardo con il quale i ministeri stanno adempiendo all’incarico di emettere i regolamenti in una materia tanto delicata come la revisione dei conti, chiedono con forza ed unitariamente che, dopo oltre tre anni e mezzo di attesa, gli emanandi regolamenti vadano nella direzione, per il tramite dell’equipollenza, chiaramente evidenziata dal Miur, dell’eliminazione di barriere all’accesso al lavoro, contrarie al rilancio del Paese e prive di qualsiasi senso pratico”.

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