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La determina della Ragioneria dello Stato - È stata pubblicata sul sito dedicato alla revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it) la determina della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2013, che ha stabilito le modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative alla gestione del registro nell’ambito dell’attività della revisione legale. Tale provvedimento, secondo quanto disposto dall’art. 17 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, avvia la fase di “prima formazione del Registro” attraverso la quale tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali sono tenuti, entro il termine di 90 giorni, a comunicare le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro, le informazioni strumentali e l’opzione per l’elenco dei revisori attivi o per l’iscrizione nella sezione “inattivi”.
Necessario l’accreditamento - Le informazioni necessarie per l’aggiornamento e l’integrazione del Registro, potranno pervenire unicamente con modalità telematiche. A tal fine, è stata istituita nell’ambito del nuovo “portale” della revisione legale, già in linea dal 19 marzo scorso, un’apposita area riservata accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 39/2010. Nella determina sono disciplinate in particolare, la procedura di accreditamento all’area riservata del portale nel rispetto dei principi di integrità dell’informazione, sicurezza delle comunicazioni e riservatezza dei dati personali. Secondo quanto disposto dall’art. 16 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, i revisori legali e le società di revisione che saranno iscritti nel Registro dei revisori legali nel corso del periodo di “prima formazione” e successivamente a tale periodo, sono tenuti ad accreditarsi alla sezione “Area Riservata” per aggiornare il proprio contenuto informativo e le informazioni strumentali necessarie alla tenuta del registro. I professionisti e le società avranno tre mesi di tempo per comunicare e/o aggiornare per via telematica tutte le informazioni necessarie alla prima formazione del nuovo registro dei revisori gestito dalla Consip.
Cosa comunicare – I professionisti devono necessariamente verificare preventivamente la propria iscrizione attraverso la funzione della ricerca dei revisori nel sito http://www.revisionelegale.mef.gov.it. Se il proprio codice fiscale/partita Iva non risulta corretto prima di procedere all’accreditamento è necessario inviare segnalazione all’indirizzo Pec registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it con oggetto “Anomalia codice fiscale o partita Iva”, allegando copia immagine di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale/certificato di attribuzione della partita Iva. Le informazioni da comunicare riguardano i dati anagrafici e societari, nonché le informazioni relativi agli incarichi, come la durata e i corrispettivi pattuiti.
Come si deve effettuare la comunicazione – Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla determina della Ragioneria Generale dello stato, ciascun utente deve, mediante le proprie credenziali di accesso, verificare e aggiornare il proprio contenuto informativo, i relativi dati strumentali e manifestare la propria opzione per l’iscrizione nella sezione attivi/inattivi. Si informa che tutti i revisori che precedentemente erano iscritti al registro sono stati collocati nell’elenco degli attivi. Quelli che intendono passare nella sezione “inattivi” devono esplicitamente indicarlo. Un professionista che esprime l’opzione per l’iscrizione nella sezione “inattivi” non può avere in corso né comunicare al registro lo svolgimento di incarichi di revisione legale.
Modalità di accreditamento - Coloro che hanno comunicato in precedenza il proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata), possono procedere con la modalità di accreditamento “selfservice”. I revisori invece che non hanno comunicato in precedenza un indirizzo di posta elettronica, possono procedere con la modalità di accreditamento “tramite moduli”. Le società di revisione già iscritte nel Registro dei revisori legali che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, riceveranno su tale casella, entro 5 giorni lavorativi dall'emanazione del provvedimento, le indicazioni necessarie per accedere alla propria area riservata. In caso di mancata ricezione, le società di revisione possono procedere con la modalità di accreditamento “tramite moduli”.