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La comunicazione al Registro – È partito il conto alla rovescia per le comunicazioni che i revisori legali devono inoltrare al MEF per l'aggiornamento del Registro entro il prossimo 23 settembre con le modalità stabilite dalla determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 giugno scorso pubblicata sul nuovo portale della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it. Per la prima formazione del Registro, è necessario comunicare sempre al MEF una serie di informazioni “strumentali” per la tenuta del Registro, e anche l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale, né collaborazioni a un'attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi.
L’accesso all’area riservata – Dopo aver effettuato l'accesso nell'Area riservata, il revisore (persona fisica o società) può aggiornare le informazioni con due funzioni. La prima funzione “Contenuto informativo” è composta da due schede, “dati anagrafici” e “albi esteri”. La seconda funzione “Dati strumentali” consente l'aggiornamento dei dati strumentali alla tenuta del Registro ed è articolata per i revisori persone fisiche nelle schede “Sezione attivi/inattivi” e “Gestione incarichi”, e per le società di revisione nelle schede “Personale società” e “Gestione incarichi”.
Funzione contenuto informativo - Nella scheda “Dati anagrafici” si devono indicare gli estremi dell’iscrizione al Registro (numero di iscrizione, decreto ministeriale, G.U. di pubblicazione, e anche una serie di altri dati, come l'indicazione dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività, o di cui è socio o amministratore). Nella scheda “Albi esteri” invece occorrerà indicare l'eventuale numero di iscrizione all'albo estero, l'autorità e lo Stato.
Funzione Gestione incarichi - Nella scheda “Gestione incarichi” si devono indicare gli incarichi in essere alla data della comunicazione, nella scheda “Sezione del Registro” invece, il revisore può indicare la sezione del Registro nella quale vuole essere iscritto, tenendo in considerazione che l'iscrizione nella sezione inattivi non consente di svolgere incarichi di revisione legale e di certificare, in qualità di dominus, lo svolgimento di un periodo di tirocinio da parte di aspiranti revisori legali.
La sezione degli attivi - I soggetti già iscritti al “vecchio” Registro dei revisori sono stati collocati d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi. Tuttavia, la mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina a regime, l'iscrizione d'ufficio nella sezione inattivi. I revisori iscritti nella sezione attivi, sono soggetti all'obbligo formativo e al controllo di qualità da parte della competente autorità vigilante, è devono effettuare il pagamento del contributo annuale commisurandolo all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.
Indicazioni delle società – Le società di revisione, accedendo alla prima scheda “Dati anagrafici”, devono indicare una serie di informazioni generali a partire dagli estremi dell'iscrizione al registro. Nella scheda “Albi esteri” si dovrà indicare l'eventuale numero di iscrizione all'albo estero, l'autorità e lo Stato. Nella schermata “Uffici di rappresentanza” occorre indicare eventuali indirizzi degli uffici di rappresentanza della società di revisione. Nella scheda “Personale società” si dovrà indicare il personale collegato alla società di revisione (Revisori legali soci o amministratori delle società di revisione e gli altri revisori legali che svolgono attività di revisione per conto della società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale). Con riferimento alla scheda “Gestione incarichi” si dovranno invece indicare, gli incarichi in essere alla data della comunicazione.