31 agosto 2012

Revisori legali:la gestione passa al Ministero dell’Economia

In vigore dal prossimo 13 settembre i primi decreti che attuano il D.Lgs. 39/2010
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il nuovo registro - Il prossimo 13 settembre entreranno in vigore tre decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, e che regolamentano l’istituzione del nuovo registro dei revisori dettando i requisiti, le modalità per l’iscrizione in tale registro e le regole per lo svolgimento del tirocinio triennale necessario per l'esercizio dell'attività di revisione legale.

Iscrizione nel registro del tirocinio
- L’iscrizione nel Registro del tirocinio (istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze) può essere richiesta da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 39/2010. Ogni tirocinante dovrà indicare i propri dati personali e i recapiti, la data di inizio del tirocinio, il revisore presso il quale viene svolto il tirocinio e, in più ogni, fatto modificativo che riguarda lo svolgimento del tirocinio stesso. La domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio deve essere redatta secondo il modello pubblicato sul sito del MEF e inviata anche per via telematica o digitale. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Ragioneria generale dello Stato provvede all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio.

Gli obblighi degli iscritti
– Il regolamento del MEF individua gli obblighi degli iscritti al Registro del tirocinio in particolare la comunicazione di ogni variazione delle informazioni, segretezza e riservatezza sui fatti appresi durante ai compiti di revisione e derivanti dal suo rapporto di tirocinio, il versamento di un contributo fisso, e detta le regole per lo svolgimento del tirocinio disciplinandone la durata (3 anni), le modalità di svolgimento, il completamento presso altro revisore legale o società di revisione legale, lo svolgimento in uno Stato membro, le ipotesi di sospensione e di cancellazione dal registro del tirocinio.

Tirocinanti già iscritti al registro del tirocinio
- Sono iscritti di diritto nel registro nel tirocinio, i tirocinanti che, al momento dell'entrata in vigore del D.M. n. 146/2012, sono già iscritti al registro del tirocinio ex art. 5, D.P.R. n. 99/1998, e che risultano in regola con la presentazione della relazione annuale. L'attività di tirocinio svolta prima dell'entrata in vigore di questa norma è computata ai fini del compimento del periodo triennale. Sono inoltre iscritti, purché che ne facciano richiesta entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i tirocinanti che hanno omesso la presentazione di almeno una relazione annuale. In tal caso, l'attività di tirocinio, svolta prima e comprovata dalla presentazione della prevista relazione annuale, è computata ai fini del compimento del periodo triennale.

Il “nuovo” registro dei revisori legali - Presso il MEF è istituito il “nuovo” Registro dei revisori legali al quale possono iscriversi le persone fisiche e le società che soddisfano i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 39/2010. Con i nuovi regolamenti vengono individuati il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione per le persone fisiche e per le società. Per coloro che sono attualmente iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vi è il diritto alla iscrizione nel nuovo registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 39/2010.
I revisori, dopo che verranno stabilite dalla Ragioneria Generale dello Stato le modalità di trasmissione delle informazioni per la comunicazione dei dati, entro 90 giorni saranno iscritti nel nuovo registro. Sarà necessario comunicare i dati anagrafici, il numero di iscrizione al registro, codice fiscale/partita Iva, ecc. Saranno iscritti, previa istanza, anche coloro che prima della data di entrata in vigore del regolamento hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili, ma l’istanza deve essere effettuata entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento stesso. Saranno iscritti anche quelli che alla data di entrata in vigore del regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili e hanno, alla data di presentazione dell'istanza, superato l'esame.

La comunicazione degli incarichi - I revisori dovranno inoltre comunicare l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi o, se non sono in corso incarichi di revisione né collaborazioni ad attività di revisione presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi. Inoltre se non vengono trasmesse le previste informazioni per l’iscrizione, vi sarà l’iscrizione d’ufficio con l’applicabilità delle sanzioni previste (pecuniarie o di revoca degli incarichi, cancellazione del registro).

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