22 febbraio 2013

Revisori legali: pubblicati altri due regolamenti

Regolato il registro dei revisori inattivi e individuate le situazioni di revoca per giusta causa
Autore: Redazione Fiscal Focus

Due nuovi decreti attuativi - Si vanno man mano completando le disposizioni non ancora attuate del Decreto 39/2010 che ha recepito la direttiva europea in tema di revisione (2006/43/CE), e in particolare sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013 due regolamenti sui revisori contabili che riguardano, il primo le modalità di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale, e un altro la gestione della sezione dei revisori inattivi. Il decreto ministeriale 261 del 28 dicembre 2012 interviene sui “casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale” in attuazione dell'articolo 13, comma 4 del D.Lgs. 39, mentre il D.M. 16 dell'8 gennaio 2013 si occupa della gestione della “sezione dei revisori inattivi” previsti dall'articolo 8. In merito al contratto di revisione, emerge che i gravi inadempimenti del revisore legale nell’esercizio delle sue funzioni, costituiscono una giusta causa di revoca, mentre il mancato pagamento del corrispettivo può legittimare le dimissioni del revisore, ma solo dopo la messa in mora del soggetto che ha conferito l’incarico.

I revisori inattivi - L’articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 39/2010 ha previsto la sezione dei revisori inattivi, sezione dove sono inseriti i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione, o che non hanno collaborato a detta attività in una società di revisione per tre anni consecutivi, nonché coloro che ne fanno richiesta al Mef anche prima del decorrere dei tre anni.
Al momento della prima iscrizione nel registro dei revisori, gli stessi sono iscritti in tale sezione, per poi, con l’assunzione del primo incarico, passare nel registro degli attivi. Se l'assunzione dell'incarico avviene entro il primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro, il revisore è esonerato dagli obblighi formativi.

La formazione obbligatoria - Il passaggio fra le due sezioni, oltreché l’assunzione di incarichi, è subordinato alla formazione obbligatoria e alla tempestiva comunicazione al Mef dell'incarico assunto. Gli obblighi formativi sono necessari per accedere alla revisione attiva e il revisore, se non vi partecipa volontariamente, deve frequentare uno specifico corso di formazione e aggiornamento della durata minima di 60 ore, e per questo è tenuto al pagamento del contributo annuale per la formazione.

Revoca del revisore e risoluzione del contratto – Secondo il D.M. 261, l'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa, fattispecie non integrata dalle semplici “divergenze di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione”. L'assemblea, in caso ravvisi una giusta causa, dopo aver acquisito le osservazioni formulate dal revisore e sentito l'organo di controllo, anche in merito alle predette osservazioni “revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale”. Tra le cause che determinano la giusta causa di revoca del revisore all’interno dei gruppi previste dal regolamento, vi è ad esempio il cambio di colui che, ai sensi dell'art. 2359 c.c., esercita il controllo della società assoggettata a revisione, il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società revisionata, i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la stessa società tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi necessari alla corretta attività di revisione. Altre situazioni, sono la sopravvenuta inidoneità del revisore legale per assolvere l'incarico, la perdita dell'indipendenza, i gravi inadempimenti del revisore legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto.
Le dimissioni del revisore possono determinarsi anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, ma solo dopo l'avvenuta costituzione in mora, o anche in situazioni di grave e reiterata sovrapposizione di ostacoli allo svolgimento della revisione.

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