20 ottobre 2014

Revisori. Longobardi scrive al governo

Molti ancora i dubbi. Commercialisti aperti al confronto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Controlli negli Enti locali - Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo Longobardi, ha scritto al capo del governo, Matteo Renzi, e ai ministri Delrio, Alfano, Padoan e Lanzetta al fine di porre in evidenza le problematiche legate alla questione dei revisori degli enti locali e all’operato di questi ultimi. Il parere di Longobardi è che i nuovi interventi normativi abbiano ampliato le competenze del revisore nell’ente locale, rendendolo una sorta di presidio di legalità, ma abbiano altresì lasciato diversi punti ancora da chiarire. “La novella che ha interessato l’art. 239 del TUEL è emblematica dell’ampliamento delle competenze in capo al Revisore, in termini di dovere/potere di rilascio del proprio parere su un notevole numero di atti e documenti centrali nella vita dell’Ente locale”, scrive il leader dei commercialisti, aggiungendo che sarebbe quanto mai opportuno vagliare dei correttivi.

La selezione – Il primo punto di riflessione riguarda la selezione. Longobardi ricorda che con la Legge n. 148/11 la selezione è affidata all’estrazione a sorte al fine di garantire la trasparenza. L’obiettivo è lodevole, ma genera problematiche rilevanti. Ad esempio, ai giovani professionisti è concessa la partecipazione all’estrazione del Revisore unico e qualora uno di essi venisse nominato, si troverebbe a dover affrontare criticità e rischi per i quali non è equipaggiato dal punto di vista della formazione e delle esperienze. Sarebbe auspicabile dunque permettere al giovane professionista di accedere, come prima esperienza, a un organo collegiale affiancato da revisori ‘anziani’, al fine di favorire una sorta di apprendistato revisionale. Dunque, pacifica “l’utilità e l’irrinunciabilità delle figure di controllo, è di nevralgica importanza che le relative modalità di selezione siano improntate a criteri tali da assicurarne adeguatamente l’efficacia”.

Società partecipate pubbliche – Longobardi propone inoltre di estendere l’applicazione del sistema estrattivo alle società partecipate pubbliche, al fine di scongiurare l’incertezza dell’attribuzione della nomina di Revisore che “potrebbe disincentivare l’approfondimento culturale/professionale, scoraggiando la crescita di competenza, e nel contempo vanificare patrimoni di esperienza, determinando un abbassamento qualitativo generale dei livelli di controllo posti in essere”. Pertanto si dovrebbe intervenire sull’art. 2449 del codice civile, “stabilendo che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo interno di controllo, i componenti del collegio sindacale e i revisori di nomina pubblica sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 2397 del codice civile”. Longobardi, a questo punto, ha altresì azzardato l’ipotesi di applicare questo metodo anche alle società quotate.

Limiti mandato e rimborsi – Sui limiti temporali del mandato, posti a un tetto inderogabile di due mandati, il presidente del Cndcec ha le idee abbastanza chiare: questo tetto disincentiva il professionista a investire sulla propria formazione e genera la dispersione delle conoscenze acquisite. Il limite temporale, in sostanza, non dà prospettive di continuità. Per quel che concerne il compenso e il rimborso spese, Longobardi evidenzia un aggravamento del quadro che era già critico. “I compensi dei revisori degli Enti locali, infatti, sono regolamentati dal combinato disposto dell’art. 241, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, a mente del quale ‘il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente’”. Insomma, v’è il sentore che il ruolo del revisore sia assimilato a quei costi della politica che andrebbero tagliati. A ciò si aggiunge l’urgenza di stabilire con una norma ad hoc il compenso del revisore unico nei Comuni da cinquemila a quindicimila abitanti.

Unioni di Comuni – Vi sono infine altri nodi da sciogliere, tra i quali spiccano quelli relativi alla questione delle unioni di comuni. “L’art. 1, co. 110, lettera c) della Legge 7 aprile 2014 n. 56 prevede che le unioni di comuni possono svolgere, anche per i comuni che le costituiscono, in forma associata le funzioni dell’organo di revisione e dispone inoltre che deve essere nominato un organo collegiale o un revisore unico a seconda che l’unione, complessivamente, superi o meno i 10.000 abitanti, dovendosi coordinare con il comma 3-bis dell’art. 234, TUEL che già dispone che il collegio dei revisori nelle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte svolga le medesime funzioni anche per i comuni associati”. Ora, se “si ritenesse che la norma riguarda anche le unioni nelle quali i comuni associati conservano importanti funzioni che richiedono un supporto continuo e costante dell’organo di revisione, questo sarebbe chiamato a un compito materialmente impossibile, dovendo sommare all’attività di controllo svolta in relazione all’unione, quella da dedicare al singolo comune”, scrive ancora Longobardi. È pertanto necessario un intervento del Legislatore che chiarisca la questione.

L’apertura – Il presidente della categoria ha concluso la propria missiva rendendosi disponibile per un auspicato incontro con il governo, al fine di istituire un tavolo di lavoro che possa portare alla soluzione dei problemi poc’anzi esposti.

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