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Una questione ancora aperta - La questione del Registro dei revisori legali è destinata a rimanere aperta anche dopo il recente interveneto del Governo che ha sbloccato l’accesso al Registro per i giovani revisori esclusi da una riforma parziale. Ora, il Registro dei revisori legali si avvia verso la chiusura degli accessi automatici per i Dottori Commercialisti e in conseguenza di ciò il Consiglio Nazionale della categoria si dichiara pronto a scendere in trincea nelle prossime settimane.
Il regolamento attuativo - L’attenzione ora è tutta puntata sull'atteso regolamento in materia di idoneità professionale su cui il Ministero della Giustizia sta tentando l'accelerata finale. Il testo del regolamento (attuativo del D.Lgs. 39/2010), che dovrà disciplinare l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, è sul tavolo del Consiglio di Stato in attesa di essere assegnato al relatore. Una delle principali novità è l'esame obbligatorio per l’accesso, ma con alcuni esoneri per gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti che, secondo l'attuale normativa (D.Lgs. 88/92), entravano in automatico essendo la revisione una funzione della professione del Dottore Commercialista. Se non verranno effettuate modifiche cambieranno sicuramente le regole per l'accesso al Registro dei revisori legali.
Il nuovo regolamento - Il nuovo regolamento, a cui è affidato il compito di attuare la parte del D.Lgs. 39/2010 relativa agli esami e all'accesso al Registro, fa sostanzialmente tabula rasa del principio dell'equipollenza tra esame di Dottore Commercialista e quello di revisore legale. Secondo quanto riportato nel testo, tutti i professionisti (commercialisti, esperti contabili e avvocati) che si iscriveranno ex novo al Registro dovranno sostenere una prova d'esame che attesti le conoscenze specifiche sulle materie tecnico-professionali e della revisione.
Esoneri per specifiche aree - Per Commercialisti e Avvocati, saranno comunque previsti esoneri per le specifiche aree, in particolare per i Dottori Commercialisti e gli esperti contabili gli esoneri riguarderanno le materie di contabilità generale e di contabilità analitica e di gestione, per gli avvocati invece l’esonero sarà previsto per la prova delle materie giuridiche. L’unico esonero totale è previsto per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, che alla data di entrata in vigore del regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, e hanno superato presso la scuola superiore della pubblica amministrazione un esame teorico-pratico avente oggetto le materie previste dall’articolo 1 del predetto decreto legislativo.
Negata l’equipollenza – Con il nuovo regolamento prevale dunque la linea del Ministero della Giustizia che ha da sempre negato l'equipollenza, perché in contrasto con la direttiva comunitaria (43/2006), pur non prevedendo né la normativa né il decreto di recepimento (D.Lgs. 39/10). Quest'ultimo, precisa invece che il Ministero può definire casi di equipollenza con esami di Stato che abilitano all'esercizio di alcune professioni regolamentate, inoltre bisogna tenere in considerazione che l’esame per l’accesso al Registro dei revisori verterebbe sulle stesse materie riconosciute dal Miur, in un parere (per la Giustizia non vincolante) uguali a quelle oggetto dell'esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. L'unica equipollenza inesistente è temporale visto che il tirocinio per la revisione rimane di 36 mesi, così come previsto per l'attività del controllo dei conti dall'articolo 3 dello stesso provvedimento.
Esonero per i dipendenti pubblici - Certo è che per i professionisti economico-contabili, che di revisione si occupano per legge, si parla di esame integrativo, mentre per i dipendenti pubblici la norma prevede un esonero a patto che abbiano superato un esame teorico-pratico presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione che ha come oggetto le materie previste per la revisione.
Il dettagli per l’esame – Secondo il regolamento (se rimarrà nella sua versione attuale), la domanda per partecipare all'esame va inviata al Mef, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che bandisce l'esame (per le spese si dovrà versare 100 euro) e dovrà contenere tutti i requisiti come la laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento del Mef sentita la Consob, il tirocinio triennale, e parteciperà all’esame chi alla data di entrata in vigore del regolamento è iscritto al Registro del tirocinio e alla presentazione della domanda lo abbia concluso. La commissione esaminatrice è composta da un magistrato, due professori universitari, un revisore iscritto da cinque anni e un dirigente di I fascia del Mef. Il testo, soffermandosi sui dettagli delle prove, specifica che gli esami scritti hanno luogo in tre giorni consecutivi e che la durata di ciascuna sarà di cinque ore. La commissione corregge gli iscritti non oltre sei mesi (che una sola volta possono diventare altre sei) dalla conclusione delle prove.
La manifestazione – Come abbiamo accennato, non sono poche le proteste sorte sulla questione dell’equipollenza, ma sicuramente quella più dura e forte è stata espressa dal Coordinamento unitario delle associazioni di categoria alle quali fanno riferimento i dottori commercialisti e gli esperti contabili. Proprio lo scorso 30 ottobre il Coordinamento ha incontrato il Commissario Laurini manifestando allo stesso l’intenzione di manifestare a Roma ponendo quindi in evidenza il problema dell’equipollenza. Pertanto, “considerata l’importanza dell’argomento e il reale pericolo di veder scippata la nostra professione di una specifica competenza, il Coordinamento delle Associazioni Nazionali confida nell’interesse e nella sensibilità di tutti i Colleghi, auspicando che anche gli Ordini vogliano effettuare analoga richiesta, al fine di poter lanciare alle Istituzioni un messaggio unitario della Categoria”.