21 novembre 2014

Rientro capitali. Cndcec fa il punto

Categoria chiede anonimato nella prima fase di accesso alla procedura di disclosure e obbligo del contraddittorio preventivo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il disegno di legge – Una delle audizioni parlamentari del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tenutesi ieri si è focalizzata sul disegno di legge sul rientro dei capitali detenuti all’estero. L’intervento normativo è considerato dalla categoria guidata da Gerardo Longobardi alla stregua di un passo molto importante per l’intero sistema fiscale italiano, in particolare per quel che concerne l’adeguamento di quest’ultimo al necessario contrasto alle attività illecite seguendo le direttive illustrate dall’Ocse.

Le accortezze – Tuttavia risulta quanto mai opportuno procedere con accortezza in questo campo con l’obiettivo di definire misure che non si rivelino poi dei fallimenti in futuro. Nello specifico, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha individuato la necessità di apportare al disegno di legge delle modifiche migliorative che rendano più fluido l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria. In sostanza, una delle proposte illustrate dalla categoria si è concentrata sul mantenimento dell’anonimato nella prima fase di accesso alla procedura di disclosure e sull’introduzione dell’obbligo del contraddittorio preventivo. Al contempo, l’inserimento del reato di autoriciclaggio in un disegno di legge di natura fiscale come quello sulla voluntary disclosure ha destato alcuni legittimi dubbi.

L’anonimato – Andando più nel dettaglio, vediamo che i dottori commercialisti e gli esperti contabili hanno colto l’occasione per sottolineare che “l'estrema complessità della ricostruzione della situazione reddituale del contribuente che l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad effettuare. Una complessità che rende incerto il calcolo preventivo da parte del contribuente del "costo" dell'intera regolarizzazione”. Il parere della categoria è dunque che “la procedura rischia di trasformarsi per il contribuente in una vera e propria autodenuncia”. A ben vedere quindi, quei contribuenti che risultano propensi ad adottare la procedura di collaborazione volontaria potrebbero essere scoraggiati sia dai costi complessivi della regolarizzazione che sono ancora incerti sia dal possibile rischio dell’autodenuncia. Tali dubbi andrebbero poi a pregiudicare, da un lato, la riemersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero e, dall’altro, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di gettito stabiliti dalla squadra esecutiva. Ciò detto, dunque, il Consiglio nazionale ha espresso l’auspicio che “nella prima fase di accesso alla procedura sia data al contribuente la facoltà di conservare l'anonimato, prevedendo la possibilità di farsi rappresentare dinanzi agli organi dell'Amministrazione Finanziaria da un professionista abilitato alla difesa tecnica dinanzi agli organi di giustizia tributaria”. Questo anonimato riguarderebbe solo la prima fase, in quanto al momento dell'accettazione da parte del contribuente degli importi determinati per la regolarizzazione, questi sarebbe tenuto a rivelare la propria identità.
Il contraddittorio preventivo – Sempre con la facoltà dell’anonimato dovrebbe poi svolgersi anche l'obbligo del contraddittorio preventivo. Il parere dei commercialisti è che, alla luce della complessità dell’operazione di regolarizzazione, “il contradditorio favorirebbe, per la categoria, l’esito positivo della procedura attraverso la partecipazione del contribuente (o del suo rappresentante) sin dalla prima fase di valutazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria della documentazione e delle informazioni fornite per la regolarizzazione”.

Voluntary disclosure – Come abbiamo accennato, non poche riserve sono emerse per quel che concerne l’inserimento del disegno di legge di natura fiscale sulla voluntary disclosure. Si tratta, a parere della categoria, di “una novella di natura penale come il reato di autoriciclaggio”. Pertanto i commercialisti propongono che vengano “elencati analiticamente i reati tributari presupposto dell’autoriciclaggio, dando rilevanza esclusivamente alle condotte fraudolente”. Se così non fosse, l’autoriciclaggio “finirebbe per colpire alla stessa stregua l’imprenditore che evade il fisco e quello che si macchia di crimini economici di ben diversa natura”. E a ciò i commercialisti aggiungono, infine, la richiesta che siano eliminati gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti.

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