14 maggio 2013

Riforma di condominio: focus Unagraco

Le nuove norme possono avere un impatto negativo sulle attività in essere di molti commercialisti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Occasione mancata - Anche sulla nuova riforma del condominio intervengono i commercialisti e gli esperti contabili per ribadire la propria posizione, segnalando le non poche difficoltà alle quali si potrebbe andare incontro con l’entrata in vigore il prossimo 18 giugno. A prendere la parola è stato Nicola Maurizio Platania, presidente della sezione catanese dell’Unagraco. “La Riforma del Condominio, che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno, rappresenta un’occasione mancata - ha sottolineato Platania - Non si è proceduto con abbastanza coraggio, nell’istituzione di un impianto innovativo, e non si è riusciti quindi a risolvere molte problematiche connesse alla figura dell’amministratore. Un intervento più deciso avrebbe comportato vantaggi per lo stesso amministratore e per il condominio, permettendo di rimuovere quella farraginosità legata alla qualificazione come ‘ente di gestione’”.

Una dimensione moderna
- La riforma è stata fatta, è vero. Tuttavia i commercialisti lamentano una totale assenza di lungimiranza e di adeguamento alle esperienze in atto negli altri Paesi appartenenti allo scenario europeo. “Ancora una volta non si è dato vita ad un istituto di moderna concezione, conforme a quegli schemi che in altri Paesi europei fanno del condominio un soggetto con diritto autonomo, dotato di soggettività nei rapporti con i terzi e nella gestione delle parti comuni”, ha continuato il leader dell’Unagraco di Catania.

La figura dell’amministratore – Il punto sul quale i commercialisti dell’Unagraco si trovano in netto disaccordo con la riforma che andrà in vigore il prossimo mese, riguarda essenzialmente la costituzione del ruolo dell’amministratore di condominio. L’Unagraco rileva infatti delle incongruenze nelle richieste e nelle disposizioni governative. Le prime infatti chiedono che il soggetto designato a svolgere il compito di amministratore certifichi i requisiti comprovati di onestà; le seconde invece delegano la scelta su individui ai quali si chiede l’esclusiva frequenza di corsi di formazione o l’esperienza sul campo per almeno uno degli ultimi tre anni. “Dalla norma si evince che un professionista, commercialista e/o esperto contabile, iscritto all'Ordine, non potrà assumere l’incarico di amministratore di condominio salvo che non abbia frequentato un corso di formazione iniziale o abbia svolto l'incarico di amministratore per un anno negli ultimi tre ed, inoltre, dovrà adempiere periodicamente alla formazione in materia di amministrazione condominiale. È assurdo. Il neo iscritto alla professione economico-giuridica, dopo essersi laureato, aver compiuto tre anni di tirocinio, aver superato gli esami di abilitazione alla professione ed essersi iscritto all’albo, deve frequentare un corso formativo abilitante, nonostante l’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 139/2005, gli riconosca competenze specifiche in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative”, ha continuato Nicola Maurizio Platania. Il parere conclusivo è che queste norme possano avere un impatto negativo “sull’attività che già molti colleghi svolgono e su quella che i neo iscritti si accingono ad intraprendere”.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy