28 settembre 2016

SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA DEI RAPPORTI FINANZIARI, BANCARI ED ASSICURATIVI: LE PROPOSTE del  CNDCEC

Autore: E. A.

Nella giornata di ieri, una delegazione del CNDCEC composta dal Presidente Gerardo Longobardi e dal Consigliere Antonio Repaci, delegato alla finanza aziendale ed assicurazioni, ha consegnato alla Commissione Parlamentare per la Semplificazione presso la Camera dei Deputati un documento contenente le risultanze di un’indagine conoscitiva condotta sui rapporti tra cittadini ed imprese con le istituzioni finanziarie, bancarie ed assicurative, al fine di tracciare linee di intervento finalizzate alla semplificazione ed alla trasparenza.

Le dodici proposte formulate a riguardo dai Commercialisti sono state suddivise in tre sezioni (A - Investimenti (anche assicurativi) e mercati finanziari; B – Accesso al credito; C - Altri provvedimenti) e considerate nel loro insieme una strategia unitaria indirizzata a rendere più chiare talune fasi dei rapporti e degli investimenti finanziari ed assicurativi, migliorare la tutela dei diritti dei cittadini nei casi di abuso, rendere più efficiente l’accesso al credito. Il tutto nella cornice della normativa già vigente (D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), Regolamento Intermediari n. 16190 emanato da Consob nel 2007) e delle novità introdotte a seguito dei decreti (180 e 181 del 2015) attuativi della Direttiva 2014/59/UE riguardo l’individuazione preventiva delle crisi bancarie.

Con specifico riguardo alle proposte (A) in tema di investimenti (anche assicurativi) e mercati finanziari, il documento collega alla tutela preventiva del risparmio la necessità di rendere più intellegibili gli strumenti finanziari cui la clientela si rivolge ed i rischi connessi agli investimenti. Da ciò la necessità di semplificare il linguaggio della documentazione illustrativa fornita dagli intermediari finanziari e l’obbligo di rappresentazioni grafiche degli andamenti degli investimenti consigliati. Si sollecita altresì una completa assimilazione (normativa, e finanziaria) degli strumenti assicurativi a contenuto finanziario agli strumenti finanziari veri e propri.
Inoltre, sempre in linea con modalità tendenti all’aumento della trasparenza, si presentano soluzioni in tema di potenziale conflitto di interessi, esigenza di diversificazione degli investimenti, informativa in materia di rendimenti, costi e spese per la clientela.
Si sostiene poi la necessità di predisporre campagne di sensibilizzazione all’educazione finanziaria (essendo l’Italia al 63° posto tra i Paesi con minore conoscenza finanziaria) mediante convegni, seminari, giornate di studio ed anche campagne pubblicitarie, attraverso cui diffondere tra i soggetti investitori la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e del rendimento delle loro scelte finanziarie.
Parimenti si ritiene, poi, necessaria – soprattutto alla luce degli interventi assunti nei riguardi delle note recenti vicende “deficitarie” di alcuni istituti bancari – la previsione di una clausola generale che sancisca un “principio di correttezza reciproco” tanto per i risparmiatori che per gli intermediari, cui ricollegare in maniera più compiuta ed efficiente le modalità di determinazione dell’obbligo risarcitorio.

Il secondo gruppo di proposte (B), in tema di accesso al credito, considera la necessità – al fine di poter ridurre la difficoltà di ottenimento dei finanziamenti – di impiegare gli strumenti di rating (intesi come indicatori di rischio di insolvenza) per valutare l’affidabilità delle imprese che si rivolgono al credito, con conseguente obbligo di comunicazione dei risultati conseguiti. Direttamente collegata a tale proposta è altresì quella di introdurre la fattispecie normativa dei “finanziamenti attestati”, cioè concessioni di prestiti alle imprese condizionati alla presentazione di business plan soggetti ad attestazione.

Tra gli “Altri Provvedimenti” (C) formulati nel documento, si contemplano, in relazione alle frequenti ipotesi di erronee segnalazioni alla “Centrale dei Rischi”, l’introduzione di un obbligo di comunicazione al soggetto segnalato ed una semplificazione dell’iter delle istanze di correzione errori o cancellazione dei rilievi insussistenti.

Da ultimo, secondo il documento del CNDCEC, nell’ambito delle informazioni da fornire alla clientela, occorrerebbe introdurre la previsione che gli intermediari diano comunicazione sulle casistiche relative alla gestione della crisi da sovraindebitamento da parte degli OCC.

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