Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Le sospensioni a favore dei terremotati - Per quel che concerne gli adempimenti fiscali a carico delle popolazioni residenti nei territori colpiti dal recente sisma, il governo aveva redatto e reso operativo il D.L. n. 74/2012, che disponeva interventi urgenti proprio in favore di quelle terre martoriate. Il presente provvedimento andava a completare quanto stabilito col decreto ministeriale del 1° giugno, ossia la sospensione al 30 settembre 2012 delle scadenze tributarie in carico ai contribuenti con sede legale o operativa nei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto. Ciò detto, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha riscontrato dei dati reali ben differenti da quelli che dovrebbero essere. “Giungono preoccupate segnalazioni dai consulenti del lavoro che assistono aziende nel terremoto dell'Emilia-Romagna – ha spiegato l’organismo supremo della categoria guidata da Marina Calderone - Sono riferite alla confusione esistente in materia di versamenti e adempimenti tributari che, a sentire qualche amministrazione locale e qualche interpretazione fuorviante, non sarebbero tutti sospesi”.
La denuncia del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - Se gli elementi raccolti dal Consiglio nazionale verranno confermati in maniera ulteriore, lo scenario che ne deriverebbe sarebbe a dir poco preoccupante. “Le amministrazioni pubbliche starebbero richiedendo il pagamento delle ritenute fiscali per il periodo successivo all'8 giugno 2012, non operando alcuna sospensione di legge in tal senso. Qualora fosse confermata tale notizia, ci si troverebbe di fronte a una gravissima posizione interpretativa non conforme alle norme sin qui emanate”, continua la denuncia dei consulenti del lavoro.
I possibili danni - Il parere dei consulenti è netto. Secondo il Consiglio nazionale, le norme redatte ed emanate dal governo sono chiare e non suscettibili di diverse interpretazioni. Tant’è che qualora si presentasse un criterio interpretativo differente da quello distintamente esplicitato dai decreti, i danni per la popolazione interessate sarebbero di immane levatura. “Peraltro – ha continuato il Consiglio - far pagare le imposte agli imprenditori dichiarati terremotati darebbe luogo a una gravissima e incoerente posizione politica creando popolazioni colpite dal sisma di serie A e di serie B. Nelle analoghe e altrettanto disastrose circostanze passate il legislatore ha operato una sospensione sia fiscale che contributiva rinviando ad un momento successivo il recupero dei tributi”.
Le norme e le interpretazioni - I consulenti del lavoro sottolineano che “il dm 1° giugno 2012 afferma chiaramente che 'sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 30 settembre 2012'. Con il successivo articolo 8 del dl 74/2012, nel far salvo il contenuto del dm 1° giugno 2012, è stato poi ulteriormente specificato che, 'fermo che la mancata effettuazione di ritenute e il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi”. Ciò detto, appare chiaro, a parere del Consiglio nazionale, che tali disposizioni tengono conto di porre una regolamentazione non solo per i versamenti, ma anche per possibili mancate effettuazioni di ritenute oppure di riversamenti di ritenute precedentemente effettuate, “ma certamente non intendeva circoscrivere la sospensione solo nel periodo tra il 20 maggio 2012 e l'8 giugno dello stesso anno”. Una tale interpretazione è giustificata dal fatto che il testo del decreto afferma che ‘sono altresì sospesi fino al 30 settembre’, dove l’uso di ‘altresì’ implica che dovranno beneficiare della sospensione al 30 settembre anche i tributi precedenti, ossia le ritenute fiscali. “E' evidente la necessità di un tempestivo intervento chiarificatore che dia serenità alle aziende e lavoratori colpiti dal sisma, consentendo loro di avere l'indispensabile liquidità utile alla gestione della straordinaria e gravissima situazione creatasi”, conclude il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.