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Dal 1° gennaio 2012, i professionisti possono aggregarsi fra di loro, costituendo le società fra professionisti, anche denominate per comodità Stp. E’ questa una delle più importanti novità che toccano il settore delle professioni, introdotte dalla legge di stabilità 2012. L’ultimo provvedimento normativo del Governo Berlusconi fa il punto su un settore, come quello delle professioni, che in molte occasioni è stato oggetto di riforme, più o meno dibattute.
Liberalizzazione - Oltre al riordino delle professioni entro un anno con apposito decreto del Presidente della Repubblica, all’abolizione di riferimenti alle tariffe minime nella pattuizione dei compensi con il cliente, la liberalizzazione ha introdotto la possibilità di creare società professionali, ove soci sono anche non professionisti, purché abbiano finalità di investimento.
Quote societarie - La norma nulla dice in merito alla ripartizione delle quote societarie, non pone limiti. Parimenti, non vi sono vincoli neanche nella scelta della forma giuridica per la costituenda Stp.
Forma societaria - Professionisti e non, visto nelle Stp possono entrare anche soggetti non professionisti per prestazione tecniche e finalità di investimento, oltre che cittadini membri dell’Ue abilitati, scelgono a loro discrezione quale forma societaria dare alla costituenda Stp, società di persone, di capitali ovvero società cooperative.
Regime fiscale - E’ dalla scelta della forma societaria che deriva l’applicazione delle regole fiscali. In altre parole, nel silenzio della legge, in merito al regime fiscale delle Stp, si propende per la tesi secondo cui alla stessa, si applicano le regole fiscali della forma societaria che si sceglie.
Srl - Così se la Stp si costituisce in forma di società a responsabilità limitata, verrà applicato l’articolo 73 del Tuir e l’articolo 81, in merito all’individuazione dei soggetti passivi Ires e alla determinazione del reddito d’impresa.
Perdite fiscali – Anche le Stp potranno subire perdite fiscali e queste possono essere riportare in maniera diversa, sempre a seconda della forma societaria prescelta per la costituzione della società. Si avrà allora ad esempio che per la Stp costituita in forma di società di capitali, il riporto delle perdite fiscali pregresse seguirà le regole nuove introdotte dal Dl 98/11 convertito in legge n. 111/2011, per cui il riporto è limitato quantitativamente, ossia tetto dell’80% del reddito imponibile, ma illimitato temporalmente, ossia un riporto senza vincoli quinquennali.