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Se la legge n. 183 del 2011, la cosiddetta legge di stabilità 2012, ha introdotto la possibilità di costituire le società fra professionisti, su questa facoltà si è espresso il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, anche detto Cup, che in una sua recente circolare evidenzia proprio la necessità di intervenire sul testo della norma introdotta dalla legge di stabilità 2012 con alcune proposte di modifica al fine di completare o almeno definire al meglio la disciplina delle Stp.
Necessario regolamento interministeriale - Dalle perplessità e criticità avanzate, emerge con chiarezza che la frettolosa e non discussa introduzione della norma sulla possibilità di costituire società fra professionisti, impone non solo una riflessione di buon senso, ma anche un immediato intervento correttivo che affianchi l’attività di redazione del decreto che il Ministro della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, è chiamato ad emanare entro 6 mesi. Fin quando tale decreto non verrà emanato, nessuna società può essere iscritta in alcun albo professionale per difetto di regolamentazione che renderebbe impossibile l’esercizio della funzione di vigilanza che è priorità degli Ordini a tutela della pubblica fede di cui sono garanti.
La forma delle Stp -Nel suo documento, in primo luogo, il Cup ricordando che le forme giuridiche previste per la costituzione della Stp sono società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e società cooperativa,evidenzia che l’oggetto sociale della costituenda società, deve consistere nell’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Consentire la costituzione di società fra professionisti “per l’esercizio di attività professionali regolamentate”, secondo il Cup, equivale a dire che:
• l’oggetto sociale esclude qualsiasi attività di impresa e come tale è ristretto alle attività professionali che concretamente possono svolgere i professionisti che appartengono alle professioni regolamentate;
• l’esercizio delle stesse è limitato ai soci della società che sono iscritti in albi o collegi, previo superamento dell’esame di Stato.
Stp società di capitali -Si permette anche la costituzione di Stp ricorrendo allo schema societario delle società di capitali, permettendo così che il socio, professionista e non, risponda solo nei limiti del capitale effettivamente versato. Secondo il documento del Cup però, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, che intravede nella società di capitale applicata alle professioni uno strumento per la mera industrializzazione dei servizi professionali, è opportuno che si precisi ulteriormente questa affermazione, in modo tale da ribadire l’esclusività delle attività professionali e del loro esercizio esclusivo da parte dei soci professionisti. Secondo il Comitato, guidato da Marina Calderone, questa precisazione può ben avvenire anche nell’ambito del regolamento interministeriale, previsto dal comma 10 dello stesso articolo 10 della legge n. 183/11.
Regolamento interministeriale -Questa regolamentazione interministeriale, per la quale si richiede espressamente “un fattivo coinvolgimento delle professioni”, potrà delimitare l’autonomia statuaria al fine di salvaguardare il presupposto inderogabile della personalità della prestazione, che è patrimonio di fiducia nei confronti dei professionisti insito nel nostro contesto socio-economico.
Atto costitutivo -Il documento del Cup continua soffermandosi sull’atto costitutivo delle Stp. Tale atto deve avere la forma prevista ex lege dal tipo societario effettivamente usato così come il relativo regime pubblicitario. Tra i requisiti generali previsti nell’atto costitutivo, va indicato che possono essere ammessi in qualità di soci, i soli professionisti iscritti ad albi o ordini, i cittadini degli Stati membri dell’Ue, i soggetti non professionisti unicamente per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Considerato che l’attività professionale è la sola attività che può essere svolta, per il Cup a nulla rileva distinguere tra attività professionali riservate o non riservate, essendo per definizione professionali tutte le attività svolte con il proprio titolo dal professionista, ricomprese tra quelle il cui svolgimento è permesso dall’ordinamento professionale.
Cittadini UE -Secondo il Cup, deve essere riformulato il comma 4 dell’articolo 10 della legge di stabilità 2012, dove ai cittadini degli stati membri dell’Ue, si richiede per la partecipazione alle Stp, il solo possesso del titolo di studio abilitante. La norma sembrerebbe inesatta e va riformulata facendo riferimento alla qualifica professionale riconosciuta per l’esercizio delle professioni regolamentate nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/Ce e del d.lgs n. 206 del 2007 e non al mero titolo di studio abilitante che, in quanto tale, non attribuisce alcuna qualifica professionale, ma solo il diritto a conseguirla ottenendo l’abilitazione.
Divieto di partecipare a più Stp -Per ciò che poi riguarda il divieto di partecipare a più Stp, secondo il Cup è fuori dubbio che il professionista socio di una Stp, possa continuare a svolgere l’attività professionale a titolo individuale ovvero nell’ambito di una associazione professionale. Si auspica comunque l’adozione di un regolamento che disciplini le modalità e i limiti della partecipazione dei soci non professionisti alla Stp, ovvero in maniera più incisiva prevedendo direttamente nella legge di stabilità le modalità e i limiti della partecipazione dei soci non professionisti alla Stp.
Regime disciplinare -Per ciò che concerne il regime disciplinare, il comma 7 dell’articolo 10 della legge n. 183/2010 stabilisce che i soci professionisti di una Stp debbano rispettare il codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Il Cup evidenzia che il regolamento interministeriale, che deve essere emanato nel giro di sei mesidalla data di pubblicazione della legge, così come viene stabilito dall’art. 10, comma 10, deve:
- individuare le relazioni esistenti fra gli illeciti disciplinari posti in essere dal professionista e le direttive impartite dalla società al socio, come individuare la disciplina applicabile nei casi in cui non esista coincidenza tra Ordine territoriale d’iscrizione della società e del socio;
- stabilire quali conseguenze sull’organizzazione societaria produrrà una sanzione disciplinare di una certa gravità comminata alla società.
Niente regolamento, niente Stp - In difetto di tale regolamentazione, per il CUP sarebbe di fatto impedito agli Ordini di svolgere la loro prioritaria attività di vigilanza disciplinare, con grave danno per la collettività. Conseguentemente, al momento attuale non è possibile iscrivere le società in alcun Albo, fino a quando non sarà emanata la regolamentazione e fino a quel momento, la società anche se costituita e inserita nel Registro delle Imprese, non potrà svolgere in concreto la sua attività.
Ultime perplessità -Da ultimo, nel suo documento, l’Istituto guidato da Marina Calderone specifica che resta da chiarire a quale albo debba iscriversi la Stp e come la previsione in questione possa essere recepita dagli ordinamento professionali in cui esistano precipue o pressoché totali incompatibilità con l’esercizio di altre attività professionali.