1 dicembre 2016

SOVRAINDEBITAMENTO: ASPETTI CONTROVERSI E MODULISTICA

Autore: Ester annetta


In linea di continuità con l’ampia attività interpretativa svolta dal CNDCEC in relazione alla normativa in materia di crisi da sovra indebitamento (legge n. 3/2012 e del decreto ministeriale n. 202/2014), la Commissione Crisi da Sovraindebitamento rientrante nell’Area Procedure Concorsuali delegata ai Consiglieri Nazionali Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani, pubblica il documento “Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (Legge n. 3/2012)”, nell’intento di dare un ulteriore contributo nell’esplicazione di quelle diverse prassi che – nella materia in esame – sono adottate dai Tribunali.
Uno degli aspetti più controversi, riguarda, in particolare quello della nomina del professionista facente funzioni di OCC, considerato che in base all’art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, “i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.f. “.
Stante a tale formulazione sembra possibile che il sovraindebitato abbia due possibilità di designazione dell’ausiliario del giudice nella composizione della crisi da sovra indebitamento:
- chiedere al Presidente del Tribunale, o al giudice da quest’ultimo delegato, la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, l.f. o di un notaio;
- rivolgersi direttamente all’organismo di composizione della crisi competente per territorio, così come definito dall’art. 7 della legge n. 3/2012 che, per tramite del gestore della crisi individuato dal referente, dovrà fornire ausilio al debitore che intenda avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi ovvero della liquidazione del patrimonio.
Partendo dall’analisi di questa possibile alternativa e delle soluzioni operate dai diversi Tribunali, il documento passa poi ad esaminare elementi connessi ad aspetti pratici: le modalità di presentazione dell’istanza di nomina del professionista facente funzioni di OCC; le modalità di presentazione della proposta; il deposito della proposta con l’ausilio degli OCC e le ipotesi di inammissibilità della proposta medesima.

Sempre in aderenza al tema trattato, la stessa Commissione ha pure pubblicato un documento contenente la “Modulistica Organismi di composizione della crisi”.
Viene presentato come il testo conclusivo nonché integrativo del lungo lavoro di approfondimento che essa stessa ha svolto in relazione al funzionamento e all’organizzazione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La modulistica fornita riguarda: la richiesta di nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento, presentata tanto dal consumatore che dal sovraindebitato non consumatore (imprenditore sotto-soglia, imprenditore agricolo o altro ente); la designazione, effettuata dal referente dell’OCC, del professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore in relazione allo specifico procedimento di sovraindebitamento; la dichiarazione di accettazione e di indipendenza che il Gestore è tenuto sottoscrivere in relazione a ciascun affare per il quale è designato; l’informativa con cui l’OCC, al momento del conferimento dell’incarico, è tenuto a comunicare al debitore i dati di cui all’art. 10, comma 3, del d.m. n. 202/2014(preventivo costi e spese) con i relativi modelli di preventivo.
A completamento vi è, infine, un ulteriore modello di cui l’OCC può eventualmente dotarsi al fine di effettuare una valutazione preliminare circa l’esposizione debitoria della parte, i motivi del sovraindebitamento e l’ammissibilità dell’istanza presentata dal debitore.

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