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Le normative in sintesi - Eccoci di nuovo a discutere di società di capitali e ruolo dei professionisti incaricati del controllo della contabilità. Si tratta, com’è noto, di un tema in auge negli ultimi mesi e sul quale le numerose associazioni di categoria hanno avuto modo di dire la loro tramite proteste, convegni e manifestazioni specifiche e che ancora sono ben lungi dall’essersi concluse. Nello specifico, su cosa vertono queste normative tanto contestate dai commercialisti e dagli esperti contabili? Ebbene, ancora una volta sarà necessario accendere una lampada sulla questione al fine di trarre utili sintesi sull’argomento. Si ricorda che il 3 febbraio scorso il Consiglio dei ministri ha redatto in via definitiva il testo del decreto legge sulle semplificazioni che apportava l’ultima modifica alla questione delle società di capitale. Nello specifico, veniva modificata la struttura dell’organo di controllo presente in siffatta tipologia societaria. Gli obiettivi che si è prefissato l’Esecutivo nell’emanare tale disposizione erano da riscontrare del tentativo di semplificare e snellire le procedure di controllo delle società costituendo parallelamente un’economia nella gestione delle stesse. Come s’è da più tempo ripetuto, le società coinvolte dalla modifica sono state quelle a responsabilità limitata e quelle per azioni. Nelle srl si fa riferimento all’articolo 2477 del Codice civile, il quale dispone che l’atto costitutivo può stabilire la nomina di un organo di controllo o di un revisore, provvedendo contestualmente a determinarne le competenze e poteri, tra i quali spicca la revisione legale dei conti. In questo caso, se nello statuto non v’è differente indicazione, l’organo di controllo sarà composta dal sindaco unico. Per le spa la modifica apportata dal decreto sulle semplificazioni ha colpito l’articolo 2397, terzo comma del Codice civile. Si specifica, inoltre, che lo stesso articolo era già stato destinatario di rivisitazioni apportate dalla legge di stabilità 2012, la n. 183/2011. Secondo queste disposizioni, qualora lo statuto della società non dia direttive in merito alla costituzione di un organo di controllo e nel caso in cui vi siano i requisiti necessari per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis, i compiti del collegio sindacale verranno affidati a un sindaco unico il cui nominativo verrà estratto tra le liste dei revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Parere e proposte dell’Aidc - Le associazioni di categoria hanno molte volte ripetuto il proprio malcontento rispetto a tali decisioni governative, giungendo alla conclusione che sono sicuramente necessarie per il Paese, ma vi è l’esigenza che le modifiche rispettino anche i professionisti chiamati in causa. Non ultima a continuare il confronto su siffatto argomento è l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti guidata da Marco Rigamonti. “Pur comprendendo la grave crisi che sta attraversando il nostro Paese – ha affermato il leader dell’Aidc - non è assolutamente ipotizzabile una minore e diversa articolazione dei controlli sulle società di capitali, così come al momento previsto dal decreto legge sulle semplificazioni”. A tal proposito, il presidente dell’associazione ha recentemente incontrato il deputato Manuela Dal Lago, presidente della Commissione Attività Produttive alla Camera, con l’intento dichiarato di intavolare una discussione in merito a questo scottante argomento. “I dottori commercialisti sono consapevoli che le imprese in generale e quelle piccole in particolare, stanno vivendo un momento di difficoltà – ha continuato Rigamonti - ma non è condivisibile che in virtù di questa grave situazione si possano esporre i creditori verso un sistema di imprese non più vigilato dall'organo di controllo che tutto il mondo fino ad oggi ha preso a modello”. Dunque, è evidente che il problema del controllo della gestione contabile delle società non lascia indifferenti i commercialisti che in quel settore hanno una ben radicata esperienza. “E' altrettanto indubbio – continua il presidente dell’Aidc - che piccole società che gestiscono meramente patrimoni potrebbero necessitare di una diversa forma di controllo, ma società a responsabilità limitate con ingenti volumi di affari, numerosi lavoratori dipendenti e forte indebitamento non possono certo essere vigilate da un organo monocratico chiamato a svolgere le stesse ed identiche funzioni dell'organo collegiale. In ogni caso non può essere discriminante la scelta della forma societaria, spa o srl, per determinare, a parità di responsabilità, la tipologia di controllo. La proposta dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti – conclude Marco Rigamonti - è che ci sia una graduazione nei controlli tra società piccole/medio piccole e quelle di rilevanti dimensioni. Alle prime potrebbe essere sufficiente un solo sindaco, ma con ridotte funzioni e ridotte responsabilità, mentre per le seconde dovrà essere mantenuto l'organo collegiale proprio a tutela degli interessi dei terzi. Di tanto AIDC si farà portavoce con una proposta emendativa che si auspica possa essere accolta dalla Commissione Attività Produttive”.