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Competenze specializzate - Potenziare le competenze specializzate, questa è l’opinione del presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, Eleonora Di Vona. Il parere del leader sindacale è che la nuova generazione di professionisti, in generale, e commercialisti, nello specifico, debba puntare su conoscenze settoriali all’avanguardia, che permettano di rispondere alle esigenze del cliente in maniera immediata. “La figura del Commercialista tuttologo – spiega la Di Vona - di colui cioè che svolge un po' di tutto, dalla tenuta delle contabilità alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, alla consulenza per il risanamento delle crisi aziendali, passando per la difesa nel contenzioso tributario e lo svolgimento di attività di ausiliario del Giudice nelle procedure concorsuali o come consulente tecnico d'ufficio, è destinata ad avere scarse possibilità di sopravvivenza in un sistema che richiede sempre più competenze specialistiche”.
La veste societaria - Il professionista finora non ha potuto dedicare in maniera esclusiva alla propria specializzazione né risorse temporali né finanziarie. Oggi, grazie alle nuove disposizioni, pare esser arrivato il momento il cui nel mondo professionale i soggetti che vi operano possono diventare imprenditori di loro stessi, in virtù anche dell’intervento di finanziatori non professionisti. Pare che il presidente dell’Ungdcec si riferisca alla normativa sulle società tra professionisti, alla luce della quale i soci professionisti possono scommettere su un tipo di professione focalizzata su determinate attività. Il commercialista, quindi, può esser proiettato verso la crescita per mezzo della nuova struttura societaria. “Analisi della concorrenza, posizionamento di mercato, organizzazione interna, comunicazione sono tutte attività che dovranno permeare nel nostro quotidiano per renderci protagonisti e artefici del nostro futuro professionale, piuttosto che naufraghi inermi a bordo di una scialuppa in balia delle correnti”.
Il socio finanziatore – Come abbiamo visto, l’arrivo della figura del socio di capitale, cioè colui che investe sul progetto, dà modo al professionista d’aver tempo per fortificare le proprie competenze, eliminando i problemi quotidiani del ‘far quadrare i conti’. Per tale motivo “il socio finanziatore non deve essere demonizzato, ma deve essere gestito, devono essere fissati paletti ben precisi per far si che in ogni caso l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista che costituiscono i cardini essenziale della professione non vengano meno”. E questo perché il vero significato di ‘finanziamento’ non deve ridursi al mero acquisto degli strumenti d’ufficio. Il socio di capitale investe sulla produttività della struttura societaria, quindi impiegherà risorse economiche nel settore della ricerca e in quello dello sviluppo, poiché potenziare le conoscenze darà modo alla società d’esser maggiormente competitiva. Allo stesso tempo investirà nella comunicazione, nei progetti di marketing e pubblicità, al fine di far conoscere i servizi erogati e i livelli qualitativi dei professionisti. Queste sono le ragioni che, a parere della Di Vona, devono far vivere l’intervento del finanziatore alla stregua di un’opportunità, non invece come pericolo.
I paletti – E proprio per evitare che la situazione degeneri, causando quelle difficoltà da più parti paventate, risulterà necessario introdurre i limiti e i paletti che sono stati invece ben definiti nella Riforma della categoria forense. Questo punto è sicuramente quello meno chiaro di tutta la questione relativa alle Stp. Nello specifico, nella riforma forense, in merito alle società tra avvocati, si stabilisce che “nell'esercizio della delega per la disciplina della professione forense in forma societaria il governo si attenga a una serie di principi, prevedendo, ad esempio tra gli altri, che i componenti dell'organo amministrativo non possano essere estranei alla compagine sociale; qualificando i redditi prodotti dalla società come redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali; stabilendo che l'esercizio della professione in forma societaria non costituisce attività d'impresa e pertanto la società non è soggetta alle norme sul fallimento”. Tali accortezze, secondo la Di Vona, avrebbero dovuto essere inserite anche nel regolamento delle Stp, poiché così come stanno le cose parrebbe di essere innanzi “a due concezioni diverse di attività professionale: da una parte una professione con la P maiuscola che conserva tutte le caratteristiche del lavoro autonomo, dall'altra una serie di professioni con la p minuscola, per le quali all'indomani della norma sulle professioni non riconosciute il confine tra attività professionale e attività d'impresa diviene sempre più sottile”.