4 febbraio 2026

Start-up innovativa: le criticità della disciplina e le ipotesi di riforma

Criticità su innovatività, burocrazia e mercato: le modifiche puntano ad uno status progressivo e misure più utilizzabili

Autore: Lucia Giampà

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento intitolato “Start-up innovativa: analisi della disciplina e prospettiva di modifica”. Il lavoro rientra tra le attività dell’area di delega “Diritto societario” coordinata dal Consigliere nazionale e Tesoriere David Moro. 

Nella pubblicazione, dopo una ricostruzione della disciplina delle start-up innovative, vengono analizzate le principali criticità e alcune ipotizzabili proposte di modifica della stessa. Dal documento emerge, in particolare, che le criticità della disciplina delle start-up innovative non risiedono tanto nella mancanza di incentivi, quanto nella struttura del modello regolatorio, ancora troppo rigido rispetto alla varietà dei percorsi di innovazione. Le proposte di modifica convergono verso un obiettivo comune: passare da uno status protettivo e statico a uno status abilitante e dinamico, capace di premiare l’innovazione reale, ridurre gli attriti operativi e accompagnare le imprese lungo l’intero ciclo di crescita.

Start-up innovative: criticità strutturali della disciplina e prospettive di riforma

Ad oltre dieci anni dall’introduzione della disciplina delle start-up innovative, il quadro normativo appare consolidato ma non privo di asimmetrie applicative. Se, nella fase iniziale, l’obiettivo primario era rimuovere ostacoli all’ingresso (entry barriers) per imprese ad alto rischio e contenuto tecnologico, l’esperienza operativa ha evidenziato come il regime agevolativo, nella sua configurazione attuale, non sempre riesca a trasformarsi in un fattore abilitante della crescita.

Le criticità emergono soprattutto nel passaggio dall’early-stage alla fase di consolidamento, dove il sistema mostra rigidità procedurali, requisiti talvolta poco aderenti alla realtà imprenditoriale e una frammentazione degli strumenti di sostegno.

Eccessiva formalizzazione dei requisiti di “innovatività”

Uno dei nodi più rilevanti riguarda la definizione legale di innovazione, ancorata a parametri formalizzati (spese in R&S, titoli di studio del personale, brevetti o software registrati).

Tali criteri, pur garantendo verificabilità, risultano:

  • non sempre rappresentativi dell’effettiva capacità innovativa dell’impresa;
  • penalizzanti per modelli di innovazione “non brevettabili” (innovazione organizzativa, di processo, di piattaforma, di modello di business);
  • poco adattabili a settori digitali o creativi, dove l’innovazione si manifesta in forme meno formalizzabili contabilmente.

Il rischio sistemico è una selezione distorta: imprese formalmente conformi ma poco dinamiche accedono al regime, mentre realtà innovative “atipiche” restano escluse.

Attrito burocratico e oneri di compliance sproporzionati

La disciplina, pur basandosi su autocertificazione, comporta un monitoraggio continuo dei requisiti e aggiornamenti periodici presso il Registro delle imprese.

In concreto, ciò genera:

  • costi amministrativi non trascurabili per strutture di piccole dimensioni;
  • incertezza interpretativa su alcune voci (ad esempio, perimetro delle spese in R&S);
  • rischio di decadenza dallo status per inadempimenti formali, anche in assenza di un reale venir meno della sostanza innovativa.

L’attrito regolatorio riduce l’efficacia delle agevolazioni, trasformando lo status in un vincolo gestionale anziché in un fattore di semplificazione.

Disallineamento tra durata dello status e cicli reali di crescita

L’introduzione di condizioni più stringenti dopo il terzo anno ha rafforzato la selettività del sistema, ma ha anche evidenziato un problema strutturale: i tempi normativi non sempre coincidono con i tempi economici dell’innovazione.

In molti settori:

  • la fase di validazione del prodotto e del mercato richiede orizzonti più lunghi;
  • la crescita dei ricavi o dell’occupazione non è immediata, pur in presenza di elevati investimenti e valore potenziale;
  • l’accesso a capitali qualificati può dipendere da fattori esogeni (contesto macroeconomico, mercato del venture capital).

Il risultato è una possibile uscita “forzata” dal regime agevolativo di imprese ancora strutturalmente in fase di sviluppo.

Accesso non omogeneo agli strumenti finanziari e al mercato dei capitali

Il documento evidenzia una criticità di sistema: la disciplina delle start-up innovative non è sempre accompagnata da un ecosistema finanziario coerente.

In particolare:

  • l’accesso ai mercati dei capitali resta limitato a una minoranza di imprese;
  • gli strumenti di supporto (crediti d’imposta, incentivi alla quotazione, equity crowdfunding) risultano frammentati e complessi;
  • il passaggio da start-up a PMI innovativa o scale-up non è sufficientemente guidato da un quadro unitario.

Ne deriva un mismatch tra finalità della norma (favorire la crescita) e strumenti effettivamente fruibili.

Ridefinizione “funzionale” del concetto di innovazione

Una prima direttrice di riforma riguarda l’ampliamento del concetto di innovazione, superando un approccio esclusivamente formale.

Le proposte si orientano verso:

  • una maggiore valorizzazione di indicatori qualitativi e dinamici (ad esempio, impatto sul mercato, scalabilità del modello, adozione di nuove tecnologie);
  • il riconoscimento dell’innovazione organizzativa e di modello di business, anche in assenza di brevetti;
    un sistema di requisiti modulare, calibrato per settore e fase di sviluppo.


L’obiettivo è rendere la disciplina più aderente alla realtà economica dell’innovazione contemporanea.

Semplificazione procedurale e riduzione degli oneri ricorrenti

Un secondo asse di intervento riguarda la razionalizzazione degli adempimenti.

Tra le proposte:

  • riduzione delle comunicazioni periodiche, con maggiore integrazione tra banche dati pubbliche;
  • chiarimenti normativi e interpretativi stabili sulle voci più controverse (es. R&S);
  • meccanismi di “tolleranza” per inadempimenti formali non sostanziali.

La finalità è trasformare il regime da sistema “difensivo” a sistema pro-attivo, che accompagni l’impresa anziché sorvegliarla in modo punitivo.

Status modulare e progressivo lungo il ciclo di vita

Il documento propone implicitamente una trasformazione dello status in un percorso modulare, con regimi differenziati:

  • fase di avvio (protezione e flessibilità massima);
  • fase di crescita (incentivi legati a trazione e capitalizzazione);
  • fase scale-up (accesso facilitato a mercato dei capitali e strumenti avanzati).

In questa prospettiva, lo status non è più un “contenitore unico”, ma una traiettoria regolatoria adattiva.

Rafforzamento del legame tra conoscenza, capitale e lavoro

Infine, emerge una proposta di sistema: ripensare la start-up come snodo tra sapere, finanza e lavoro.

Ciò implica:

  • maggiore integrazione con università e centri di ricerca;
  • strumenti di equity compensation più flessibili e realmente utilizzabili;
  • una visione della crescita che tenga conto anche di profili etici e di sostenibilità organizzativa.
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