9 marzo 2016

START UP INNOVATIVE: NUOVO REGOLAMENTO DELLA CONSOB

Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line»
Autore: ester annetta

Con delibera del 24 febbraio 2016, n. 19520 (pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016), la CONSOB ha apportato “Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013”.

Essa ha approvato un nuovo regolamento - ridenominato «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line» - la cui riformulazione si è resa necessaria in conseguenza delle novità introdotte dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti» (convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33) con il quale, tra l'altro, è stata estesa a nuovi “offerenti” - e precisamente alle “PMI innovative”, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ed alle società di capitali che investono prevalentemente in Start-up innovative e in PMI innovative - la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali on-line.

Le novità hanno riguardato principalmente l’ambito definitorio e la disciplina relativa alle informazioni da rendere al pubblico, tenuto conto delle specificità dei sopracitati nuovi “offerenti”; la semplificazione della procedura di verifica di appropriatezza dell'investimento che potrà d'ora in poi essere effettuata dagli stessi gestori dei portali, purché risultino dotati di requisiti adeguati, e non più dunque solo da banche o istituti di investimento; l’estensione dell’ambito degli investitori professionali legittimati a sottoscrivere una quota dell’offerta: sono infatti ricompresi gli “investitori professionali su richiesta” (così come definiti dalla disciplina europea sulla prestazione dei servizi di investimento (MiFID) e gli “investitori a supporto dell’innovazione” (ai quali è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità, di requisiti patrimoniali similari a quelli previsti dalla disciplina «MiFID» per i clienti professionali su richiesta e di requisiti comprovanti l'esperienza e la competenza di settore).

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