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Le stp al Consiglio di Stato - La Legge di Stabilità 2012 aveva introdotto le società tra professionisti. Negli ultimi mesi però molto sconforto è andato crescendo tra le schiere delle diverse categorie, soprattutto quelle di area tecnica, perché manca all’appello il tanto atteso regolamento recante la disciplina attuativa. Adesso si apprende che il testo agognato è stato arricchito delle indicazioni provenienti dal Consiglio di Stato, tant’è che è stata diffusa una bozza inclusiva proprio del parere di Palazzo Spada. Il Consiglio di Stato, da parte sua, nonostante abbia sostanzialmente apprezzato il contenuto della norma recata nell’art. 10 della L. 183/2012, ha tuttavia rilevato la necessità di correggere e integrare determinate previsioni. A questo punto, il passo finale sarebbe quello di ottenere la controfirma dal Ministero della Giustizia e registrare il testo alla Corte dei Conti, dopodiché pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale. Per il momento, vediamo i punti analizzati da Palazzo Spada.
Le comunicazioni al cliente - L’organo consultivo del governo, con l’intento di potenziare le tutele a favore del cliente, quindi delle sue ragioni e dei suoi interessi, ha stabilito l’obbligo per la stp di illustrare al cliente l’elenco di tutti i soci, professionisti e di capitale. A ben vedere, si tratta di una via preventiva messa a disposizione dell’eventuale cliente che può così individuare casi di conflitti d’interesse. La chiarezza e il rispetto verso il cliente devono emergere anche nelle situazioni che vedono il socio professionista avvalersi di collaborazioni ausiliarie o di sostituzioni dovute a fattori non determinabili in fase di preventivo. Non solo il cliente dev’essere tempestivamente aggiornato, ma anche il socio professionista che era stato insignito dell’incarico dovrà assumersi la direzione dell’attività, nonché l’intera responsabilità. Inoltre, qualora al cliente non dovesse andare bene la decisione del socio professionista, sarà sua facoltà esprimere il proprio dissenso.
Le incompatibilità – Palazzo Spada aveva invitato a predisporre nella normativa delle clausole volte a circoscrivere rigidamente i requisiti di moralità e onorabilità dei soci investitori. Altro punto sottolineato riguarda la trasparenza in merito a ipotesi di condanna penale che hanno valore per determinare una possibile incompatibilità. Quindi è stato formulato nuovamente l’articolo 6, in base al quale non possono rientrare nella società come soci di capitale quei soggetti che hanno avuto condanne penali per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo, a patto che non sia intercorsa una riabilitazione, e allo stesso tempo non può assumere la carica di socio di capitale neanche il professionista non più iscritto all’albo per motivi disciplinari. Le medesime clausole di onorabilità e i gradi di incompatibilità sono applicabili ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società che coprano la carica di socio di investimento. Sarà considerato illecito disciplinare per la stp e per il singolo professionista il mancato rilievo o la mancata rimozione dell’incompatibilità.
La responsabilità nelle ‘multidisciplinari’ – A tal proposito, il testo cita: “Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta”. Quindi il singolo professionista risponderà al proprio ordine, mentre la società multidisciplinare dovrà sottostare alle regole dell’albo al quale risulta iscritta. Ora, il problema era quello di individuare l’albo di appartenenza. Ebbene, essendo le stp ‘multidisciplinari’ tali proprio perché svolgono diverse attività professionali, esse verranno iscritte all’albo al quale compete l’attività principale.