16 aprile 2013

Stp: arrivano, finalmente!

Il decreto sarà operativo il prossimo lunedì 22 aprile.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Le società - Il prossimo 21 aprile è la data in cui il decreto n. 34 del 2013 dei Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico diverrà finalmente operativo. Si tratta, in sostanza, del testo che regolamenta le norme a capo della costituzione delle società tra professionisti. Ora, essendo la data di entrata in vigore posta di domenica, l’avvio verrà automaticamente spostato al giorno successivo, lunedì 22 aprile. Ciò significa che dal prossimo lunedì sarà possibile costituire società tra soci iscritti agli Ordini e soggetti di mero investimento, tali società avranno come funzione esclusiva lo svolgimento di attività e prestazioni professionali per le quali saranno iscritte allo specifico Albo, rispettandone le norme di esercizio e il regolamento disciplinare. La presenza dei soci di capitale non sarà obbligatoria, bensì rappresenterà una delle possibilità che la nuova norma introduce. La società potrà svolgere un’unica attività professionale o specializzarsi per settori, divenendo quindi multidisciplinare.

I soci – Più volte, negli ultimi mesi, ci siamo trovati a discutere circa i soggetti che andranno a costituire la rosa societaria delle stp. Come abbiamo visto, queste società dovranno essere formate primariamente da soci professionisti, quindi iscritti ad Albi e collegi professionali che ne garantiscano le rispettive competenze e abilitazioni per lo svolgimento delle attività. Allo stesso tempo, però, è vagliata la possibilità che accanto a questa tipologia di soci ve ne sia un’altra che ha come scopo quello di finanziare, investire e ovviamente trarre guadagno. Si tratta quindi dei soci di capitale, degli investitori che non svolgono attività professionale, ma che partecipano al nuovo soggetto societario. Tali soci potranno possedere al massimo un terzo del capitale sociale e devono dimostrare di avere i requisiti di onorabilità più volte citati (dei quali, peraltro, neanche i soci professionisti sono esenti), dunque non dovranno aver subito misure di prevenzione reali o personali, non devono esser stati destinatari di condanne definitive alla reclusione pari o superiori ai due anni per reati non colposi e non devono essere stati cancellati da un Albo per motivi disciplinari.

La trasparenza – Anche la questione della trasparenza con il cliente è stata più volte affrontata da queste pagine. Questo tema si fonda sull’assunto che l’utente deve avere ampio controllo sui soggetti che andranno ad occuparsi delle sue faccende. Pertanto il decreto stabilisce che prima del conferimento dell’incarico, l’eventuale cliente debba esser messo nella posizione di poter visionare l’elenco completo dei soci professionisti, con annesse competenze e specializzazioni, oltreché quello degli investitori, al fine di valutare possibili conflitti d’interesse.

Doppio obbligo di iscrizione – La società tra professionisti deve essere iscritta all’Albo di appartenenza deigli stessi. Però in questo caso l’obbligo d’iscrizione risulta doppio. Infatti da un lato, la stp deve iscriversi in una sezione speciale dell'Albo o del registro in capo all'Ordine o al collegio di appartenenza dei soci professionisti; mentre dall’altro, dev’essere iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese presso la Camere di commercio. E sarà proprio l’iscrizione camerale a permettere le verifiche circa la compatibilità o meno dei soci, che in sostanza non possono partecipare a due o più società. Anche quest’ultimo punto rivela uno dei dubbi ancora da sciogliere: ossia, se tale divieto riguardi solo il socio investitore o anche quello professionista.

Punti da risolvere – Ma i dubbi da svelare sono anche altri, già ribattuti, eppure ancora irrisolti. In particolare, queste incognite riguardano il trattamento fiscale e contributivo dei redditi prodotti dalla partecipazione alla stp. Si badi infatti che simili questioni sono di immane importanza per i soci professionisti che decidono di entrare in questa nuova realtà imprenditoriale. Purtroppo né il decreto n. 34/13 né la legge di riforma delle professioni, L. n. 183/11, producono chiarimenti in merito.

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