26 luglio 2013

STP: chiarimenti dal CNDCEC

Tre Pronto Ordini sulla disciplina della società tra professionisti
Autore: Redazione Fiscal Focus

Società tra professionisti - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato tre Pronto Ordini rispettivamente il n.154, il n.158 e il numero 182 con i quali ha affrontato la disciplina della società tra professionisti (STP), di cui all’articolo 10 comma 3 della Legge 183/2011. I tre Pronto Ordini contengono in particolare chiarimenti in merito alla costituzione, all’oggetto sociale, all’iscrizione all’albo delle STP, al regime di incompatibilità dei soci e all’obbligo assicurativo.

Costituzione della STP – Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha rilevato una criticità circa la costituzione della STP unipersonale, infatti se da un lato l’articolo 10 comma 3 della Legge 183/2011 prevede la possibilità di costituire una STP secondo i modelli societari regolati dal titolo V del libro V del codice civile, lo stesso articolo sembra escludere tale possibilità laddove dispone che l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci, ovvero quando impone che dalla denominazione sociale deve emergere con chiarezza che si tratta di società tra professionisti, vale a dire di società costituita per l’esercizio in forma associata della professione.

Iscrizione della STP nell’Albo professionale – Il Consiglio chiarisce che la STP deve essere iscritta nella sezione speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale. Inoltre ritiene che nulla vieti ai soci professionisti di richiedere successivamente l’annotazione della STP anche negli Albi tenuti dagli altri Ordini professionali in cui essi risultano iscritti.

STP multidisciplinari – Per quanto riguarda le società multidisciplinari, che non abbiano indicato nello statuto e nell’atto costitutivo la prevalenza dell’attività professionale, l’iscrizione segue tutti gli Albi professionali di appartenenza dei soci. Per quanto attiene all’organizzazione della sezione speciale dell’Albo dedicata ad accogliere le STP, il Consiglio ritiene che debba essere costituita un’unica sezione speciale, senza operare alcuna ulteriore distinzione tra STP uniprofessionali e multidisciplinari, ovvero tra STP costituite fra professionisti iscritti nella sezione A e professionisti iscritti nella sezione B dell’Albo, anche nella considerazione che le STP possono essere costituite fra professionisti iscritti in sezioni diverse dello stesso Albo.

Motivi di diniego dell’iscrizione – Tra i motivi in cui è previsto il diniego dell’iscrizione, vi è anche il caso in cui l’oggetto sociale non prevede esclusivamente l’esercizio dell’attività professionale da parte dei soci. Oggetto sociale che, come specificato dal Consiglio Nazionale, può comprendere le attività strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori all’esercizio della professione.

Sospensione del professionista – Qualora il socio professionista sia sospeso dall’esercizio della professione, anche ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 139/2005, per il periodo in cui dura la sospensione, gli sarà precluso l’esercizio dell’attività professionale, sia in forma individuale che societaria. La sospensione tuttavia è una situazione transitoria che non produce effetti sull’esistenza della STP. Solo la cancellazione del professionista dall’Albo e il contemporaneo venire meno della prevalenza dei soci professionisti nella percentuale indicata dalla normativa, può comportare lo scioglimento della STP, e la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo se la società non provvede a ristabilire tale prevalenza nel termine dei sei mesi.

Obbligo dell’assicurazione – Tra i chiarimenti del Consiglio Nazionale vi sono anche quelli relativi all’obbligo assicurativo imposto alla STP. Il Consiglio in particolare ritiene che l’Ordine non potrà procedere all’iscrizione della STP nella sezione speciale, se nel proprio statuto non viene riportato l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio della loro attività professionale.

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