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La necessità della polizza - Per quanto concerne le professioni, sono cambiate le regole sulla responsabilità, oramai vi devono essere certezze sia sulle forme che sul raggiungimento dei risultati, che in gran parte coinvolgono i professionisti. Da qui la necessità dell’assicurazione professionale, in quanto è interesse generale che le attività professionali raggiungano il loro risultato e che i professionisti operino correttamente, senza danneggiare né i loro clienti né la collettività. Ricordiamo che l'obbligo di polizza scatta dal 15 agosto per gli Ordini, tranne che per le professioni sanitarie e gli avvocati.
Le variabili delle STP - Una delle principali motivazioni che sollecitano l'esercizio della libera professione sotto forma societaria è la limitazione della responsabilità civile cui i soci, o alcuni di essi, possono ambire utilizzando ad esempio la forma della società tra professionisti (Stp). Le Stp, infatti, possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative e, dalla scelta del tipo sociale, deriva l'applicazione delle specifiche regole relative a ciascun tipo, quindi, ad esempio e in primo luogo, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci.
Studi associati - A questo riguardo, l'assunzione della forma di “Stp di capitali” pare particolarmente favorita dagli studi professionali di grandi dimensioni, attualmente esercitati nella forma dello “studio professionale associato”. Infatti, secondo una tesi ricorrente in dottrina e in giurisprudenza, lo "studio associato" viene spesso equiparato a una società di persone (in particolare, a una società semplice, stante la ritenuta natura "non commerciale" dell'attività professionale). Se così è, ne deriva allora l'applicazione della norma di cui all'articolo 2267 del Codice civile, quindi il principio secondo cui per le obbligazioni sociali portano responsabilità personale e solidale per i "soci" che hanno agito per conto della società quando il patrimonio della società stessa non sia capiente, e nel caso dell'attività professionale svolta dai soci di uno studio, rappresenta un tasto abbastanza dolente con riguardo alla responsabilità civile professionale derivante dall'attività dannosa di uno dei soci, nei casi di non assicurazione o di danno di entità superiore al massimale assicurato.
STP di Capitali - Trasformando lo studio associato in una Stp di capitali (quindi in una Stp-srl o in una Stp-spa) si riesce a transitare verso una situazione di limitazione di responsabilità dei soci, in quanto il patrimonio della società (notoriamente scarso nelle aggregazioni professionali) rappresenterebbe in tal caso una barriera invalicabile dal danneggiato creditore del risarcimento. Naturalmente dal lato del cliente, tanto più i professionisti si "blindano", tantomeno lo stesso può avere ristoro dei danni che i professionisti gli possano aver provocato.
STP “Semplici” – Con riferimento alla società semplice, ovvero alla struttura societaria che presenta le maggiori affinità con gli studi professionali associati, essa, rispetto alla società in nome collettivo, si rende senz'altro preferibile per gestire proprio il tema del regime di responsabilità dei soci. Infatti, il richiamato articolo 2267 del Codice civile reca anche la previsione secondo la quale è possibile introdurre nello statuto della società semplice una clausola statutaria (che deve essere portata a conoscenza dei terzi "con mezzi idonei") da cui deriva l'effetto di escludere la responsabilità dei soci che non hanno agito in nome e per conto della società.
STP e Obbligo assicurativo - In teoria, il tema della responsabilità civile delle Stp dovrebbe in tutto o in parte essere sterilizzato dal fatto che, per permettere a una società l'assunzione della qualifica di “società tra professionisti”, occorre che il suo statuto espressamente preveda la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale (articolo 10, comma 4, lettera c-bis, Legge 183/2011). Peraltro, la norma in questione invero non parla di massimali e non dice nulla sulle caratteristiche che questo contratto di assicurazione dovrebbe avere per essere idoneo allo scopo che il legislatore ha prefigurato, con la conseguenza che non è affatto scontato che non vengano stipulate coperture assicurative completamente inidonee a fronteggiare le evenienze risarcitorie che potrebbero sorgere.