9 luglio 2012

Stp: la bozza circola senza consultazione

Nessun Ordine è stato contattato dal Governo eppure negli ultimi giorni è stato diffuso in via ufficiosa il testo della bozza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il decreto delle Stp - Ancora una volta nessuna consultazione tra Governo e categorie professionali in merito alla tanto attesa norma che dovrà regolare le società tra professionisti. Intanto però da più parti sono state diffuse le prime indiscrezioni che danno per pronta la bozza del decreto. Com’era prevedibile, ciò ha generato non poco scompiglio tra le schiere professionali, poiché seppur condivisibili alcuni punti, tutti gli Ordini avrebbero preferito esser presi in considerazione da parte della squadra esecutiva. Intanto, mentre il testo messo a punto dal Ministero della Giustizia e da quello dello Sviluppo economico è volato al vaglio del Consiglio di Stato, i dodici articoli di cui sarebbe composto hanno fatto discutere le categorie professionali.

Il Cndcec - Il delegato alla riforma della professioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Andrea Bonechi, ha espresso vivo sconcerto nei confronti dell’atteggiamento governativo che non ha ritenuto necessario aprire un dialogo costruttivo con il mondo delle professioni. Ciò è stato indice di una lotta contro il tempo che potrebbe non produrre i frutti sperati, nel senso che non prendendo atto delle problematiche segnalate da chi vive quotidianamente nel settore delle professioni, è molto più che probabile che la riforma non si presenti completamente esaustiva. “Restano diversi dubbi interpretativi – ha dichiarato il consigliere Bonechi – manca completamente il riferimento alle norme previdenziali”. Quindi attenzione e ascolto avrebbero potuto evitare di inciampare in ostacoli che poi, in ogni caso, dovranno essere necessariamente risolti. Ciò detto, a parere di Andrea Bonechi, il testo che sarebbe stato presentato non è completamente negativo. “Apprezzo il fatto che ogni attività svolta dalla Stp debba avere come referente responsabile un socio professionista, in questo modo si evita il rischio di abuso dell’attività professionale”, ha concluso il delegato del Cndcec alla riforma delle professioni.

Il Cup - Anche sul versante del Comitato unitario permanente è emerso lo sgomento in merito al fatto di non essere stati consultati. Il parere del presidente, Marina Calderone, è che comunque il Ministero avrebbe dovuto avere il compito, la bontà o il dovere di contattare le professioni e metterle al corrente circa le anticipazioni che invece sono state ampiamente diffuse dalla stampa specializzata. Ciò detto, va in ogni caso sottolineato che al leader del Cup alcuni aspetti della norma vanno a genio. In particolare, Marina Calderone ha espresso chiaro compiacimento per quel che concerne l’iscrizione all’Albo della società semplice e di quella multidisciplinare. Anche se, a suo avviso, nel caso della multidisciplinare sarebbe stato meglio obbligare l’iscrizione non solo all’Albo dell’attività principale, ma anche a quello delle eventuali attività secondarie. “L’ordine prevalente – spiega il presidente del Cup e dei consulenti del lavoro – non può vigilare sulle violazioni deontologiche delle società di un ordine ‘non prevalente’, la Stp andrebbe iscritta in tutti gli ordini partecipanti”. Vediamo ora in breve i punti di questa bozza di decreto, peraltro introdotto dall’articolo 10 della Legge n. 183/2011 e che va a regolamentare sia le Stp che società tra professionisti finalizzate all'esercizio di più attività professionali, vale a dire quelle multidisciplinari.

Iscrizione all’Albo – Innanzitutto, come abbiamo visto, la Stp dovrà essere iscritta in una sezione speciale dell’Albo e del Registro dell’Ordine o del Collegio al quale appartengono i professionisti. Contestualmente, per quanto riguarda la società multidisciplinare dovrà essere iscritta all’Albo di appartenenza dell’attività professionale svolta in misura maggiore e che nell’atto costitutivo o nello statuto sia indicata come prevalente. In ogni caso, le società dovranno essere iscritte altresì in una sezione speciale del Registro delle imprese. In merito alla domanda d’iscrizione, questa dovrà essere inoltrata con allegati la copia autentica dell’atto costitutivo e lo statuto, il certificato dell’iscrizione al Registro delle imprese e quello che attesta l’iscrizione all’Albo. Qualora vi siano variazioni, bisognerà darne pronta comunicazione all’Ordine. Questi adempimenti dovranno essere portati a termine nell’arco di sei mesi dalla nascita della società, se ciò non avviene allora si procederà con la cancellazione dall’Albo. Si consideri che tale eventualità potrà verificarsi anche nel caso in cui dovesse mancare un solo requisito di quelli richiesti. L’iscrizione a un dato Albo implica il rispetto del Codice deontologico corrispondente, pertanto le violazioni verranno disciplinate secondo i criteri previsti dall’Ordine. Se a venir meno alle regole del Codice dovesse essere il comportamento del singolo professionista socio e nel caso in cui questo comportamento risultasse derivante da direttive interne alla società, allora anche la società sarà soggetta ai provvedimenti disciplinari in carico al professionista socio.

Il socio e l’incarico – Potranno essere soci di puro capitale nelle Stp i soggetti che non hanno riportato condanne definitive e siano in possesso delle caratteristiche di onorabilità previste dall’Ordine di appartenenza della società. Inoltre, è vietato sia ai soci di capitale sia ai soci professionisti di prender parte a più di una società. Per quanto riguarda l’incarico, è dovere della società dare al cliente in forma cartacea tutti i dettagli che ne derivano dall’incarico e in particolare individuare i motivi che spingono la società a ritenere adeguato, sulla base di conoscenze e competenze, un socio professionista piuttosto che un altro. Inoltre, sempre la società deve avvisare il cliente che, nonostante il consiglio della stessa società, egli è libero di designare a sua scelta un altro dei professionisti soci, pertanto si dovrà mettere a sua disposizione uno specifico elenco.

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