25 giugno 2012

Stp operativa da metà luglio

Dal Consiglio di Stato la norma passerà alla Corte dei Conti, soddisfatti i professionisti, ma in attesa di ulteriori chiarimenti sul trattamento previdenziale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il provvedimento - Grandi novità per quel che concerne le società tra professionisti. A ben vedere, la norma potrà essere operativa già fin dalla metà del prossimo mese. Ovvio che la disposizione, così com’è, non è pienamente esaustiva, in quanto vi sono ancora dei punti lasciati scoperti e dal mondo delle professioni si attendono ulteriori approfondimenti, ma allo stato attuale emerge che a partire dalla metà di luglio per tutti i professionisti sarà possibile aprire o convertire il proprio studio in società.

L’iter - Redatto dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, il provvedimento risulta essere l’attuazione di misure disposte, in prima battuta, dalla Legge 183/2011 e, secondariamente, dalla Legge 27/2012. Il testo, dopo la valutazione del Consiglio di Stato, verà trasferito presso la Corte dei Conti in questa settimana per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I punti chiari – Come abbiamo viso, la normativa sulle società tra professionisti, pur essendo stata snellita da procedure poco allettanti, propone un insieme di punti che poco convincono la platea alla quale si rivolge. Prima di andare ad affrontare tali questioni, poniamo di seguito un focus sui punti che appaiono meno tortuosi. Innanzitutto, la norma dispone in merito all’iscrizione delle stp agli albi di riferimento delle attività professionali che, in base allo statuto, svolgono in misura maggiore. In sostanza, sarà necessario che suddetti albi prevedano l’introduzione di una specifica sezione dedicata in maniera esclusiva alla stp. Oltre all’iscrizione della società, comunque non si esclude la contestuale iscrizione del professionista al proprio albo di appartenenza. A tal proposito, il codice deontologico verrà esteso dal professionista alla società, nel senso che se l’irregolarità del socio professionista può essere riconducibile all’intera società, la responsabilità ricadrà anche su di essa. Inoltre, la stp dovrà provvedere anche a iscriversi al Registro delle imprese. Essendo la società iscritta a un determinato albo, i soci non professionisti, ossia quelli di puro capitale, oltra a non avere a proprio carico condanne definitive, dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti da quello stesso albo. Oltre a ciò, sia per questi soci di capitale, che per i professionisti è preclusa la possibilità di partecipare ad altre società. Infine, sulla questione inerente il conferimento dell’incarico, sarà il cliente a scegliere a quale socio professionista conferirlo, qualora questi non determinasse la propria opzione la società dovrà provvedere a proporre una scelta che il cliente dovrà vagliare.

I punti non chiari – S’è detto che vi sono dei punti, però, che pur non dimostrando grande preoccupazione generano la necessità di un ulteriore chiarimento. Si tratta, nello specifico, del trattamento previdenziale. Per il socio professionista non sono state tracciate delle linee guida in merito a ciò. Si tratta di una questione da rivedere, tale è l’auspicio delle categorie professionali, in quanto affinché possa esercitare all’interno della società in qualità di socio, il professionista deve essere iscritto al proprio albo o collegio e versare la quota contributiva relativa alla cassa di previdenza della propria categoria. Pertanto, pur auspicando in una celere operatività del provvedimento, i professionisti attendono delle modifiche su tale questione.

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