10 aprile 2013

Stp sulla linea di partenza

In vigore dal 21 aprile. Cdl: dubbi su reddito e contributi previdenziali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Stp in G.U. - Dallo scorso 6 aprile il D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, sulle società tra professionisti (Stp) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 81/2013. Ricordiamo, come già in passato è stato posto in evidenza, che il suddetto decreto dà attuazione all’art. 10, co. 3 della L. 183/2011 che permetteva la costituzione di società tra professionisti ove l’esercizio esclusivo di attività professionali viene prestato sulla base di modelli codicistici delle società di persone, delle società di capitali e delle cooperative. Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal prossimo 21 aprile.

Dubbi cdl – Prima di procedere all’illustrazione della nuova figura societaria, risulta opportuno segnalare l’appunto formulato dai consulenti del lavoro. Secondo Marina Calderone, che rappresenta la categoria ma anche tutti gli Ordini aderenti al Cup, prima di esprimere giudizi effettivi sulle Stp, appare opportuno “attendere che l'Agenzia delle Entrate si esprima sulla quantificazione tributaria ed anche valutare quali saranno gli effetti ai fini previdenziali”. I professionisti infatti non hanno finora rilevato una corsa alla costituzione di simili società, in quanto allo stato attuale ci sarebbe bisogno di “studiare le nuove disposizioni e metabolizzarle prima di usarle. I primi risultati si vedranno tra un paio di mesi”, sottolinea il leader del Cup. Il parere è che prima di procedere, bisognerà altresì chiarire se il reddito prodotto verrà considerato d'impresa o professionale, oltreché stabilire le modalità di versamento dei contributi.

Obblighi di trasparenza
– Intanto vediamo che il provvedimento ora in vigore ha stabilito le giuste definizioni di ‘società tra professionisti’ e di ‘società multidisciplinare’, tracciando altresì le regole comportamentali alla base del rapporto tra i professionisti soci e il cliente che vi si rivolge per una consulenza. A ben vedere, tutte queste regole rispondono ai concetti di trasparenza e chiarezza che nella relazione professionale non possono mai venir meno. Questi obblighi informativi devono rispondere a tre requisiti: a) diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; b) possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito, in difetto dell’esercizio del diritto di scelta, da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale; c) eventuale esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento. Allo stesso tempo il cliente deve esser messo al corrente dell’elenco dei soci professionisti della società, correlato di specializzazioni e competenze certificate. Ciò al fine di permettere al cliente di optare per una scelta ponderata e proficua per i propri interessi. Altro elenco che dev’esser posto alla visione del cliente è quello degli investitori. Il socio professionista designato potrà comunque scegliere di avvalersi di collaboratori esterni, non sostituti, la cui prestazione però può essere rifiutata dal cliente.

L’incompatibilità – In merito all’incompatibilità, è evidente che si tratta di uno degli aspetti essenziali per quel che concerne le prestazioni erogate dalle Stp. Il professionista, ad esempio, è incompatibile alla partecipazione a più Stp ai sensi del comma 6, dell’art. 10, L. n. 183/11. Tale principio riguarda anche le società multidisciplinari. L’incompatibilità per i soci d’investimento emerge nel momento in cui non rispondono a pieno ai requisiti di onorabilità richiesti. In ogni caso, qualora non si risolva il problema dell’incompatibilità, verrà riscontrato un illecito disciplinare sia per la società che per il singolo professionista. Per verificare le situazioni di incompatibilità, il provvedimento in vigore dispone che le Stp vengano iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, ossia quella istituita in base all’art. 16 del D.Lgs. 96/2001.

Iscrizione all’Albo e operatività
– Al fine di poter dare inizio alla propria attività, la Stp dovrà essere iscritta nella specifica sezione speciale o nei registri degli ordini o dei collegi dai quali appartengono i soci professionisti. Oltre all’atto costitutivo e allo statuto societario, la domanda d’iscrizione dovrà essere comprensiva del certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e dell’elenco dei soci professionisti non iscritti presso quel medesimo ordine o collegio. Nel caso in cui la società non dovesse risultare idonea, entro dieci giorni il rappresentante legale della stessa potrà presentare le proprie osservazioni presso la sede dell’ordine o del collegio interessata, che avrà precedentemente illustrato le motivazioni del rifiuto.

La disciplina – Le regole basilari che determinano la struttura deontologica e disciplinare delle Stp sono tre: a) il professionista socio è vincolato al proprio codice deontologico e vi risponde disciplinarmente; b) la società è responsabile in base alle regole deontologiche dell’ordine nel cui albo è iscritta; c) solo quando vi è una violazione deontologica relativa a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare della stessa concorre con quella del socio professionista.

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