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La nuova tariffa - Su proposta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Ministro della Giustizia, con regolamento del 2 settembre 2010 n. 169 ha adottato la nuova tariffa dei compensi relativi alle prestazioni professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi relativi ad indennità e rimborsi spettanti ai professionisti. Nel regolamento inoltre, sono oggetto di specifica disciplina gli onorari relativi dei sindaci e dei revisori legali.
Il codice civile – L’art. 2402 del Codice Civile, stabilisce che la retribuzione annuale dei sindaci delle società per azioni è determinata dall’assemblea all’atto della nomina e per l’intero periodo del loro ufficio. Tale regola oltre che per le società per azioni vale anche per le società a responsabilità limitata (per i casi di nomina obbligatoria) secondo il richiamo dell’art. 2477 del codice civile. Nulla invece viene stabilito sulla misura del compenso o in merito ai principi o i criteri in base ai quali si deve determinare lo stesso.
Onorari separati – A differenza della precedente tariffa, la nuova prevede onorari separati per l’attività di controllo sull’osservanza della legge, dello statuto, del rispetto della corretta amministrazione ai sensi dell’art. 2403 del codice civile e per l’attività di revisione legale di cui all’ art. 2409 bis del codice civile. Al sindaco spetterà sempre il compenso per i controlli di carattere “generale”, in più, qualora eserciti anche l’attività di revisione legale al primo compenso si dovrà aggiungere quello relativo all’attività di revisione.
Tre onorari specifici - Il sistema di compensi “generale” si articola in tre onorari: il primo per le attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto, il secondo per la redazione della relazione al bilancio di esercizio nonché per il rilascio di valutazioni o pareri a carico dei sindaci, il terzo per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della società. I singoli onorari sono determinati applicando dei criteri legati a classi di valore dello stato patrimoniale e del conto economico, la differenza rispetto al sistema previgente e che non si prevede più l’indicazione di un tetto massimo per i compensi dei sindaci. La somma degli onorari specifici determinerà il compenso annuo del sindaco. Inoltre con la nuova tariffa è ammesso, contrariamente come era previsto in passato fissare preventivamente il compenso.
In riferimento all’attività di revisore legale, al sindaco nel caso in cui eserciti anche la funzione di revisore legale, spetterà un onorario commisurato al tempo impiegato per la revisione, tale compenso dovrà essere cumulato agli altri onorari.