21 gennaio 2019

Tavolo tecnico CNDCEC INPS: chiarimenti su bonus sud e infortunio con più rapporti di lavoro

Autore: Debhorah Di Rosa
Si è svolto, lo scorso mese di novembre, un incontro del Tavolo tecnico istituito tra il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e l’INPS, su varie materia riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro e l’applicazione di alcuni incentivi all’assunzione. Con l’informativa n. 6 del 2019, il Cndcec ha reso pubblici i quesiti posti all’INPS e le corrispondenti risposte fornite dall’Istituto.

Recupero sgravio 407/90
Nel caso in cui al datore di lavoro che ha assunto con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, si revocato il beneficio a seguito dell’accertamento da parte dell’INPS della mancata conservazione dello stato di disoccupazione del lavoratore, è stato fatto presente che il datore di lavoro opera in legittimo affidamento, non essendo in alcun modo tenuto alla verifica dell’esattezza dei dati contenuti nel certificato di disponibilità al lavoro, né tanto meno della veridicità dello stato di disoccupazione dichiarato dai soggetti che assume. Si tratta, ha fatto notare il Cndcec, di verifiche che sono di competenza esclusiva dei Centri Per l’Impiego, cui il legislatore ha attribuito il compito di verificare l’effettiva permanenza dello stato di disoccupazione sulla base delle comunicazioni del sistema Co.
Il beneficio previsto dal d.lgs. n.407/90 è subordinato alla dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l’impiego e dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del citato Centro.

Dunque, il datore che riceve il certificato di stato occupazionale ha ben ragione di fare legittimo affidamento sulla veridicità del contenuto dello stesso.

L’Istituto, dopo aver ribadito la degenza della contribuzione previdenziale ordinaria oggetto di recupero, si è riservato un approfondimento della problematica finalizzato alla valutazione della possibilità di applicare in luogo della sanzione per Omissione contributiva il solo tasso di interesse legale.

Contributo di licenziamento
Oggetto di esame sono state anche le fattispecie di applicazione del contributo di licenziamento dovuto all’INPS nei casi di cessazione di un rapporto di lavoro disposti dal datore di lavoro. Riguardo i casi di cessazione del contratto a tempo determinato diversi da quello della scadenza naturale del termine, ad esempio per recesso anticipato dal contratto di lavoro a tempo determinato, siano essi per giusta causa o ante tempus, è esclusa l’applicazione del “Ticket di licenziamento”, in quanto la normativa istitutiva del contributo riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Occupazione Mezzogiorno
L’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” è applicabile a patto che il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.
Il Cndcec ha chiesto se il requisito dell'assenza di rapporto di lavoro, con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione che si intende agevolare, può dirsi verificato anche qualora fra le parti:
  • si sia stipulato un contratto di lavoro intermittente in relazione al quale il datore di lavoro non ha mai chiamato il lavoratore;
  • sia stata prestata attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (o comunque della durata di almeno sei mesi), ma senza che le chiamate effettive non superino cumulativamente la durata di sei mesi nel periodo considerato.

L’INPS ribadisce che in nessuno dei due casi è possibile godere dell’incentivo.

Sempre in materia di Bonus Sud, è previsto che l’assunzione incentivata deve essere effettuata nel rispetto del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.

Ciò vale anche nel caso in cui il lavoratore precedentemente assunto con contratto a termine, non abbia dichiarato per iscritto la propria espressa volontà di usufruire del diritto di precedenza.

Il datore di lavoro può beneficiare delle agevolazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore precedentemente assunto con contratto a termine, solo qualora siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato in mancanza dell’espressa volontà del lavoratore, riportata per iscritto, di usufruire del diritto di precedenza.

Infortunio con doppio rapporto di lavoro
Con riferimento al caso di un lavoratore intermittente titolare di due rapporti di lavoro a chiamata con due diversi datori di lavoro che riceva nello stesso giorno la chiamata da parte di entrambi i datori di lavoro ma si infortuni in itinere e trasmetta al secondo datore di lavoro il certificato rilasciato dal pronto soccorso, l’INPS fa presente che anche gli altri datori di lavoro dell’infortunato sono obbligati a trasmettere la denuncia infortuni all’INAIL e considerare l’assenza come infortunio e non a titolo di malattia.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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