Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il termine di cinque anni previsto per la validità del tirocinio professionale non può essere prorogato o sospeso, neppure quando il mancato superamento dell’esame di Stato entro tale periodo dipenda da circostanze eccezionali o da cause di forza maggiore.
È questa l’indicazione fornita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il pronto ordini n. 73 del 1° ottobre 2026.
La questione riguarda l’efficacia temporale del tirocinio una volta concluso il periodo di formazione e, in particolare, la possibilità di riconoscere una qualche forma di tutela al praticante che non riesca a superare l’esame di Stato entro i cinque anni previsti dalla normativa.
Secondo il Consiglio nazionale, la formulazione della disposizione non lascia spazio a soluzioni derogatorie.
L’articolo 6, comma 12, del D.P.R. n. 137/2012 stabilisce che il certificato di compiuto tirocinio perde efficacia una volta trascorsi cinque anni dal suo rilascio qualora, nel frattempo, il praticante non abbia superato l’esame di Stato.
La stessa relazione illustrativa al regolamento, richiamata nel pronto ordini, precisa che la disciplina determina l’inefficacia del periodo di formazione svolto se l’esame non viene superato nei cinque anni successivi.
La disposizione non prevede eccezioni collegate a situazioni personali, impedimenti sopravvenuti o eventi qualificabili come forza maggiore. L’Ordine professionale non può quindi intervenire sul termine valutando le ragioni che abbiano impedito al tirocinante di conseguire l’abilitazione.
Il chiarimento incide direttamente anche sui poteri dei Consigli territoriali.
L’Ordine non può valutare caso per caso la situazione del praticante e riconoscere autonomamente un periodo aggiuntivo di validità del tirocinio. L’articolo 6, comma 12, non attribuisce infatti né agli Ordini né ad altri soggetti il potere di autorizzare proroghe o sospensioni.
Il CNDCEC evidenzia inoltre che analoghe eccezioni non sono previste neppure nell’ambito della disciplina dell’esame di Stato, materia che rientra nella competenza del Ministero dell’Università.
La conseguenza è che eventuali impedimenti personali non possono essere gestiti attraverso un provvedimento amministrativo dell’Ordine territoriale, in mancanza di una disposizione normativa che consenta di incidere sulla durata dell’efficacia del tirocinio.
A sostegno di questa conclusione, il CNDCEC richiama anche la nota del Ministero prot. n. 2854 del 29 gennaio 2019, successivamente diffusa con l’informativa n. 11/2019
In quell’occasione il Ministero aveva precisato che, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, possono essere considerati validi i tirocini non ancora scaduti alla data di presentazione della domanda. Il riferimento resta quindi quello al termine previsto dal D.P.R. n. 137/2012, senza ulteriori correttivi collegati alla situazione personale del candidato.
Il momento in cui viene presentata la domanda assume pertanto rilievo determinante: il periodo di formazione deve risultare ancora efficace secondo le regole vigenti.
Il CNDCEC ricorda inoltre che il limite quinquennale si applica ai tirocini iniziati dal giorno successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 137/2012, e quindi dal 16 agosto 2012. Per la decorrenza del periodo di validità vengono richiamate anche le precedenti informative n. 75/2021, n. 39/2016 e n. 3/2024.
Per la sessione 2026 degli esami di Stato, il documento richiama infine l’ordinanza del Ministero dell’Università n. 692 del 27 maggio 2026, trasmessa agli Ordini con l’informativa CNDCEC n. 85/2026.
Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato occorre quindi verificare che il tirocinio sia ancora efficace alla data di presentazione della domanda. Scaduto il quinquennio, l’Ordine non dispone di strumenti per estenderne la validità.