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La nota del CNDCEC - Il Ministero dell’Università e della ricerca, lo scorso 8 agosto ha inviato ai rettori delle Università e al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili un documento con le indicazioni relative allo svolgimento del tirocinio alla luce del D.P.R. del 7 agosto 2012 n. 137. Tali indicazioni sono state riportate in una nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Quanto espresso dal Ministero è il frutto di una serie di incontri che si sono tenuti tra il Ministero e lo stesso Consiglio Nazionale e chiarisce in modo particolare la questione della sopravvivenza delle vecchie convenzioni tra Ordini e Università (stipulate in attuazione della convenzione quadro dell’ottobre 2010) nelle more della stipula della nuova convenzione quadro di cui all’articolo 6 comma 4 del D.P.R. citato.
Sopravvivenza delle vecchie convenzioni - La mancata previsione nel citato provvedimento di norme transitorie per la disciplina dei tirocini in corso, ha posto una serie di dubbi interpretativi tra i quali quelli relativi alla vigenza degli accordi tra Ordini e Università. Al fine di non pregiudicare i diritti dei tirocinanti che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012, si è ritenuto che nelle more della stipula della nuove convenzioni tra Ordini e Università che verranno siglate in conformità della convenzione quadro tra Ministero della Giustizia, il Miur, e il Consiglio Nazionale prevista dal D.P.R. 137/2012, comunque non oltre l’anno accademico 2014/2015, a tutti coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione tirocinanti commercialisti, in virtù delle vecchie convenzioni, verrà riconosciuto un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 di pratica professionale.
La sospensione del tirocinio – Nella nota del Consiglio vengono anche fornite alcune importanti indicazioni relativamente alla sospensione del tirocinio in attesa del conseguimento della laurea specialistica o magistrale e all’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di abilitazione. Con riferimento alla sospensione, si chiarisce che essa può essere richiesta dal tirocinante al compimento del semestre e delle 250 ore di pratica richieste. La sospensione non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata normale del corso, e in ogni caso viene ricordato che al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esame di Stato, i suddetti tirocinanti dovranno comunque compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. I suddetti tirocinanti in possesso delle lauree triennali nelle classi 18 e 33, che non intendono sospendere la pratica al compimento del semestre, potranno al compimento del diciottesimo mese, qualora abbiano svolto almeno 750 ore di tirocinio, richiedere il certificato di compiuta pratica per l’accesso alla sezione B dell’Albo. Per ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, dovranno comunque compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
Esonero della prima prova dell’esame di Stato - Con riferimento all’esonero della prima prova dell’esame di Stato per l’Accesso sia alla sezione A che alla sezione B, viene chiarito che esso viene concesso solamente a coloro che anno conseguito un titolo di laurea all’esito di un corso in convenzione tra Università e gli Ordini territoriali. Viene ribadito che sono esentati dalla prima prova scritta dell’esame di Dottore Commercialista anche coloro che vengono dalla sezione B dell’Albo.