31 gennaio 2012

Trasmissione impronta digitale: difficile adempimento

Il CNDCEC rileva una problematica inerente alla trasmissione dell’impronta relativa all’archiviazione informatica.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La trasmissione dell’impronta – Il nuovo adempimento a carico dei commercialisti e degli esperti contabili nei confronti del Fisco viene disposto dalla la delibera CNIPA n. 11/2004, art. 5, comma 2. Già nei giorni scorsi il Consigliere nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con delega informatica, Claudio Bodini, ne aveva indicato le problematicità. Oggi, che il termine di trasmissione scade, ne emergono delle altre. Nello specifico, la norma prevede l’inoltro delle impronte riconoscitive dell’archiviazione informatica del 2011 e degli anni precedenti. Oltre a tali dati, il commercialista, al quale viene affidato dal cliente il compito della trasmissione, dovrà allegare anche le informazioni riguardanti la propria identità, quella del contribuente assistito e l’elenco dei dati ai quali è riferita l’impronta, nonché quelli concernenti il luogo in cui è conservata l’evidenza informatica da cui è stata generata l’impronta dell’archivio e della marca temporale apposta all’archivio. Nel file inoltrato, il responsabile dell’archiviazione avrà dovuto applicare la firma digitale e la marca temporale riferite a ciascun anno a partire dal 2004, periodo di introduzione del provvedimento. La trasmissione dovrà avvenire tramite Entratel o Fisconline; nel momento successivo alla trasmissione il commercialista otterrà una ricevuta elettronica, in linea con quanto affermato dall’Amministrazione fiscale con l’allegato al provvedimento attuativo del 25 ottobre 2010.

Il nuovo problema - Il Consigliere nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con delega informatica, Claudio Bodini, ha riscontrato nell’adempimento ormai sulla via della conclusione un rilevante problema inerente proprio alla trasmissione dei dati concernenti gli anni dal 2004 al 2007. Nello specifico, quel che Bodini ha riscontrato è che il software di trasmissione dell’Agenzia delle Entrate scarta la certificazione inerente al lasso di tempo indicato. Ora, tale criticità non emerge nel rapporto con il sistema informatico di controllo di Entratel, che accoglie la trasmissione e la dirige verso l’Agenzia, dove però si delinea il problema. “Controllo stato di revoca del certificato del firmatario: esito negativo”, questa è la motivazione di scarto del flusso telematico da parte del sistema del Fisco.

La soluzione – Ad oggi, giorno di scadenza delle trasmissioni, non sembrano esservi all’orizzonte delle plausibili soluzioni. Pertanto, quanti ancora tentano di inviare le certificazioni e le impronte telematiche dei documenti fiscali trovano questo muro di sbarramento non appena il “plico digitale” giunge nei pressi delle Entrate. Ciò potrebbe generare la nullificazione dell’adempimento, con un conseguente possibile richiamo da parte dell’Amministrazione finanziaria. A dire il vero, qualche rimedio con alte percentuali di efficacia è venuto fuori, ma l’attuazione comporterebbe, secondo Bodini, “l’applicazione di nuove marche temporali, con nuovi adempimenti e costi che, francamente, sembrano inconcepibili in un momento di concentrazione di altre scadenze importanti. Inoltre, non sembra che i rimedi possano considerarsi giuridicamente perfetti”.

La delusione e la legge – Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili esprime un evidente malcontento al cospetto dell’ennesima prova di incompatibilità tra le direttive del Fisco e le possibilità di metterle in pratica. A ciò vi aggiunge l’incomprensione del silenzio in merito a tali difficoltà da parte dell’Agenzia. In ogni caso, nell’eventualità che ai commercialisti che incontrano l’errore vengano inoltrate comunicazioni e solleciti, il consigliere nazionale Bodini consiglia di appellarsi alla legge n. 212/2000, “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”. “In caso di eventi eccezionali – conclude Bodini - imprevedibili o di forza maggiore, il Ministro dell'Economia e delle Finanze con apposito decreto, può autorizzare la sospensione o il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari”.

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