1 febbraio 2012

Trasmissione impronta telematica: prorogato termine

In linea con gli auspici e le segnalazioni del CNDCEC, l’Agenzia delle Entrate ha notificato ieri la proroga del termine della trasmissione, che dal 31 gennaio passa al 1° marzo 2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il focus del CNDCEC - E’ di pochi giorni fa la segnalazione del Consigliere nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con delega informatica, Claudio Bodini, in merito alla quale si sottolineava l’ultima problematica relativa alla trasmissione dell’impronta dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione sostitutiva, termine della quale era posto al 31 gennaio, ossia ieri. Ebbene, il consigliere Bodini aveva posto in evidenza l’impossibilità di un’efficace trasmissione, poiché nel momento in cui le informazioni telematiche inoltrate dai commercialisti giungevano al software dell’Agenzia delle Entrate, questi respingeva col messaggio “Controllo stato di revoca del certificato del firmatario: esito negativo” i dati inerenti all’archiviazione digitale delle annualità tra il 2004 e il 2007. Di fatto, tale incompatibilità generava il venir meno della possibilità di adempiere a quanto disposto dalla delibera CNIPA n. 11/2004, art. 5, comma 2. In effetti, anche se la trasmissione veniva regolarmente effettuata, cozzando contro la muraglia informatica degli Uffici delle Entrate, il risultato si traduceva in un venire meno del commercialista al quale il compito era stato affidato. Bodini consigliava ai colleghi che si fossero trovati al cospetto di siffatta problematicità di appellarsi alla legge n. 212/2000, “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”. “In caso di eventi eccezionali – aveva sottolineato il Consigliere nazionale - imprevedibili o di forza maggiore, il Ministro dell'Economia e delle Finanze con apposito decreto, può autorizzare la sospensione o il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari”. E tale differimento è avvenuto, l’Agenzia lo ha comunicato proprio ieri.

La proroga – L’Amministrazione tributaria ha optato per un differimento del termine ultimo di trasmissione, che se fino a ieri era posto proprio al 31 gennaio, in seguito all’intervento dell’Agenzia è stato posticipato di 30 giorni, scadendo quindi il 1° marzo. Le motivazioni che hanno condotto a una tale decisione sono da riscontrarsi nei non pochi reclami da parte dei responsabili dell’adempimento, generalmente commercialisti, che incontrato il problema esposto da Claudio Bodini hanno prontamente segnalato la difficoltà al Fisco. Gli Uffici diretti da Befera hanno spiegato che tali criticità sono dovute soprattutto “al vincolo della procedura di acquisizione che consente la trasmissione di file multipli in maniera limitata” che ha rallentato, e anche impedito, l’inoltro delle impronte digitali riferite a documentazioni antecedenti al 2010. Pertanto, quanto disposto dall’Amministrazione fiscale con l’allegato al provvedimento attuativo del 25 ottobre 2010 verrà in ogni caso portato avanti, solo con un rilevante posticipo del limite massimo per l’attuazione dell’adempimento. La proroga è stata annunciata dal Fisco tramite un comunicato stampa emesso ieri mattina.

L’adempimento in sintesi - L’adempimento era stato introdotto nel 2004 tramite un DM del Mef emesso il 23 gennaio. Attraverso quella disposizione, il Tesoro aveva inteso riordinare il sistema di archiviazione dei documenti informatici rilevanti per l’accertamento tributario tramite la modalità digitale. Questo nuovo modo di conservare le documentazioni fiscali inerenti ai periodi d’imposta tra il 2004 e il 2011 ha generato un’impronta informatica che i contribuenti, tramite i commercialisti, sono chiamati ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve avvenire in maniera esclusiva attraverso Entratel o Fisconline. Così come stabilito in precedenza per il termine del 31 gennaio, anche la proroga al 1° marzo 2012 si riferisce alla documentazione inerente ai periodi d’imposta tra il 2004 e il 2010.

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