24 novembre 2014

Trasmissione Pec. Revisori legali esonerati

Autore: Redazione Fiscal Focus

Anche i revisori possono dormire sonni tranquilli: la Pec inviata al Mef potrà essere direttamente acquisita dall’Agenzia delle Entrate e non vi è alcun obbligo della sua trasmissione ai sensi del Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto scorso.

Come noto, infatti, in virtù del Provvedimento in oggetto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.

Nel dettaglio:
- gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero;
- i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.

In considerazione della nuova previsione introdotta e in virtù del fatto che tutte le informazioni dovranno viaggiare a mezzo Pec, era stato inoltre previsto che i professionisti dovessero comunicare entro il 31 ottobre 2014 il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line.

Quest’ultima previsione aveva sollevato fortissime critiche tra i professionisti, i quali, in diverse occasioni, hanno sottolineato l’inutilità del nuovo adempimento, soprattutto in considerazione del fatto che gli indirizzi Pec sono facilmente conoscibili sia dall’Agenzia delle Entrate che dagli altri Enti.

Ecco il motivo per il quale, con la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014, è stato chiarito che i soggetti i cui indirizzi sono già iscritti all’Ini-Pec non sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il dato in oggetto.

I professionisti “in bilico”
Anche se i chiarimenti forniti dalla risoluzione in oggetto sono stati considerati come provvidenziali per molti professionisti (in primo luogo, i dottori commercialisti), sin da subito è stato rilevato come, in realtà, molto più ampia è la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio rispetto a quella degli operatori la cui Pec è già presente nell’indice nazionale.

Dubbi sono stati sollevati, in primo luogo, con riferimento ai revisori contabili non iscritti ad altri Albi, per i quali, se da un lato è vero che gli stessi avevano già comunicato il loro indirizzo Pec al Mef, dall’altro non era noto se successivamente il Mef avesse provveduto a trasmettere gli indirizzi stessi all’indice nazionale.

Allo stesso modo, era stato rilevato come i consulenti aziendali e periti non iscritti a ordini professionali e, in quanto professionisti, nemmeno al Registro delle imprese, erano comunque tenuti a trasmettere l’indirizzo Pec.

Il chiarimento
È giunto quindi, nei giorni scorsi, il chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha definitivamente sancito l’esonero anche per il revisori legali non iscritti ad altri Albi.

La platea dei soggetti tenuti alla comunicazione della Pec all’Agenzia delle Entrate è perciò attualmente ristrettissima: soltanto i professionisti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio non iscritti ad alcun Albo e non iscritti al Registro delle imprese.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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