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L’ordinanza - E’ il Tribunale amministrativo regionale l’interlocutore davanti al quale il professionista è autorizzato a promuovere un esercizio di tutela giurisdizionale opponendosi all’iscrizione di un collega presso l’Albo professionale. Questo, in sintesi, è ciò che chiarisce l’ordinanza n. 2571/2012 della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni unite civili. Si tratta di un documento depositato il 22 febbraio.
Il caso – Un avvocato, arrivato al secondo posto in un concorso selettivo per il conferimento di un incarico di dirigente dell’Avvocatura della Regione Abruzzo, ha impugnato davanti al Tar abruzzese gli atti della procedura, “deducendo tra l’altro […]che l'avvocato […], classificatosi al primo posto nella graduatoria finale, non aveva titolo per concorrere, stante l'illegittimità delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori dell'Aquila e del Consiglio nazionale forense, con le quali il 13 marzo 1989 era stato iscritto nell'albo dei procuratori, il 29 maggio 1995 in quello degli avvocati e il 29 marzo 2001 in quello degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori”. Il Tar, con la sentenza n. 1080/2003 aveva accolto il gravame presentando però una ragione differente rispetto a quelle avanzate dal ricorrente. Secondo il Tribunale amministrativo regionale, infatti, “il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che si trattava «di censure che andavano rivolte al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, posto che le controversie aventi ad oggetto siffatte questioni, come pure quelle riguardanti i provvedimenti di cancellazione d'ufficio dall'Albo, sono devolute alla giurisdizione del competente Consiglio dell'Ordine e non dei Tribunali Amministrativi regionali, in quanto la posizione del professionista inserito nella categoria professionale organizzata è configurabile in termini di diritto soggettivo perfetto, protetto ai sensi dell'art. 4 della Costituzione, per cui, della illegittimità o meno della iscrizione del […] non può occuparsi questo Tribunale (cfr. Corte Cass. SS.UU. 21-11-1997 n. 11622)»”. A questo punto la ricorrente aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine di procedere alla cancellazione dell’altro avvocato, richiesta dichiarata inammissibile, poiché la ricorrente non era stata considerata legittimata a contestare la validità dell’iscrizione all’albo di un collega. Anche il ricorso per cassazione era sta rigettato, in quanto “il provvedimento del Consiglio dell'ordine, qualunque ne sia il contenuto e, cioè, positivo o negativo, può essere impugnato dal diretto interessato o dal pubblico ministero; in nessun caso dal diverso soggetto da cui proviene la richiesta di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ed, a maggior ragione, di cancellazione dall'albo, anche se esso sia portatore di un interesse particolare al provvedimento, non potendo ciò farlo rientrare nella categoria dei soggetti ai quali è riconosciuto il potere di impugnazione”. A una parallela istanza di regolamento preventivo avanzata dalla ricorrente, la Suprema Corte a sezioni unite aveva comunque risposto che “sono devolute alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, così come quelle relative all'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei medesimi”, con l’ordinanza n. 25831/07.
Il parere della Cassazione - Nella presente ordinanza n. 2571/2012, quindi, la Cassazione ha ritenuto di poter confermare ciò al quale il Consiglio nazionale forense era poi pervenuto, vale a dire che “- che si poteva concordare con il Consiglio di Stato, a proposito della non vincolatività in senso assoluto dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 25831/2007; - che la sfera della propria giurisdizione, nella materia dell'iscrizione negli albi professionali, è limitata, secondo la sentenza della stessa Corte n. 5904/2008, all'ipotesi di ricorsi proposti dal richiedente contro i provvedimenti negativi o dal pubblico ministero contro quelli positivi; - che i terzi, titolari di posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere di cui si tratta, come l'avvocato […], debbono poter ricevere tutela nella sede propria della giurisdizione generale di legittimità, configurandosi altrimenti una aporia nel sistema, che darebbe luogo a ipotesi di illegittimità costituzionale”. Queste, dunque, sono le motivazioni che hanno spinto la Suprema Corte a chiedere che venisse affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. Pertanto, la decisione del Consiglio di Stato è risultata cassata e le parti sono state rimesse davanti al Tar dell’Abruzzo con la compensazione delle spese di giudizio.