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La pubblicazione in Gazzetta - Lo scorso 14 gennaio 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 la Legge n. 4, mirata a disciplinare le professioni “non organizzate in ordini o collegi”, vale a dire quelle comunemente indicate come le categorie professionali non regolamentate. Questa nuova legge, in sostanza, qualifica tali professioni alla stregua di attività economiche che erogano servizi e che sono svolte generalmente tramite lavoro di tipo intellettuale. Tra queste attività sono escluse quelle che per legge devono esser svolte da soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 c.c., nonché le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
L’esercizio della professione – Una delle principali disposizioni introdotte dalla legge riguarda il libero esercizio della professione. In questo ambito rientra in fatti la modalità di esercizio che il professionista potrà autonomamente scegliere tra la forma individuale, quella associata, quella societaria e quella di lavoro dipendente. La scelta dovrà essere compiuta, come abbiamo visto, in totale autonomia e in virtù delle competenze e dell’indipendenza intellettuale e tecnica del soggetto.
Le associazioni professionali – Ora, non essendovi né albi né collegi, le professioni non regolamentate potranno fare riferimento alle associazioni professionali, i cui obiettivi saranno la valorizzazione delle suddette competenze che gli iscritti dovranno dimostrare di possedere, il rispetto delle regole deontologiche condivise e le regole di concorrenza, queste ultime finalizzate soprattutto alla salvaguardia dei clienti. La natura delle associazioni professionali è privatistica, la fondazione è volontaria e non hanno vincolo di rappresentanza esclusiva. Tra i loro compiti vi sono anche la promozione delle attività formative per gli associati, l’adozione di un codice deontologico e la vigilanza affinché gli iscritti lo rispettino. Infine, queste associazioni dovranno attivare uno sportello al quale gli utenti potranno rivolgersi per ottenere tutte le informazioni di cui hanno necessità, sempre in merito ai servizi erogati dagli iscritti a quella associazione. Ai fini della promozione e qualificazione delle attività svolte, le associazioni possono costituire delle forme aggregative volte a controllare che le attività stesse siano congrue agli standard professionali e qualitativi stabiliti dalle associazioni.
Certificare e pubblicizzare correttamente - Gli utenti, considerati alla stregua di consumatori, dovranno vedersi garantito innanzitutto il diritto alla trasparenza delle informazioni sui servizi professionali offerti. Per tale ragione le associazioni dovranno rilasciare agli iscritti delle attestazioni che certifichino la relativa iscrizione, i requisiti di competenza e qualità, nonché il possesso della polizza assicurativa sulla responsabilità civile. Oltre alle attestazioni, le associazioni dovranno prestare particolare attenzione anche nel campo della pubblicità. Esse infatti avranno il compito di pubblicare tutte le informazioni che possono essere utili al consumatore avvalendosi dei criteri di veridicità e correttezza, oltreché della già citata trasparenza.