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Le due interpretazioni - Su quali criteri definire il ruolo del sindaco? E quello del revisore unico? Ebbene, tali quesiti hanno alimentato in questi giorni (e non solo) la polemica sorta in relazione alle modalità interpretative dell’articolo 2477 del Codice civile che, contenendo non poche lacune, ha permesso che si sviluppasse una contrapposizione di interpretazioni e studi riconducibili a due principali filoni. Da un lato infatti si pongono il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Assonime e il Consiglio nazionale del notariato. A fare da contraltare a una siffatta fazione, peraltro maggioritaria, è il recente studio del Notariato di Milano esposto nella massima n. 124. Vediamo ora in breve le differenti posizioni.
La prima posizione – A parere del Cndcec, di Assonime e del Consiglio nazionale del notariato, l‘interpretazione da essi presentata si dispiega alla luce del principio secondo il quale nella srl i soci devono essere coinvolti in misura maggiore per quel che concerne la gestione, perché questa opzione societaria non si riduce a un espediente di puro investimento, bensì in una scelta di maggiore spinta imprenditoriale. In sostanza, in questo caso, anche se la nomina dell’organo di controllo risulta obbligatoria in base all’art. 2477, comma 2 del C.c., i soci hanno facoltà di scegliere un organo di controllo monocratico. A siffatto organo verrà attribuita la duplice funzione di controlli di gestione e di controllo legale dei conti, sempreché quest’ultimo compito sia previsto. Secondo tale posizione, inoltre, al revisore legale è attribuita in maniera esclusiva la funzione di controllo dei conti.
La seconda posizione – In barba al Notariato nazionale, ad Assonime e al Cndcec, il Notariato meneghino ha elaborato una propria interpretazione. In sintesi, i notai di Milano propongono di equiparare le funzioni tra i due diversi organi, vale a dire che tale posizione stabilisce che i controlli gestionali e contabili possono essere a carico sia dell’Organo di controllo monocratico, sia del revisore legale. “[…] non si giustifica la facoltà di una scelta discrezionale da parte della società – scrive il Notariato milanese – nel senso di attivare alternativamente l’una e non l’altra funzione di controllo, in base a una scelta che, oltretutto, potrebbe anche essere mutevole da un triennio all’altro. Un così radicale mutamento nel sistema dei controlli obbligatori delle società di capitali, del resto, risulterebbe difficilmente argomentabile sulla base della (comunque non inequivoca) formulazione della nuova norma […]”.
Le modifiche agli statuti – Anche in merito all’eventuale modifica di statuti e atti costitutivi il mondo professionale appare ancora in collisione interpretativa. A ben vedere, questo caso come il precedente presenta due diverse visioni del problema, proponendo altresì due differenti soluzioni. Per quel che concerne tale discorso, però, l’interpretazione del Notariato non presenta scissioni interne, ma si allontana da quella espressa sia dal Cndcec che da Assonime. In sostanza, il Cndcec ha dichiarato che con l’introduzione della nuova norma tutti gli statuti e gli atti costitutivi devono essere adeguati a essa, ciò vuol dire che affinché si possa nominare un organo monocratico, sarà necessario che le srl abbiano preventivamente riformulato il proprio statuto o atto costitutivo. Di diverso avviso è il Notariato, nazionale e locale. Secondo tale interpretazione, si prospettano due possibilità. Dunque, nel caso in cui l’atto costitutivo dichiarasse espressamente la nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, allora la società dovrebbe procedere alla modifica. Quando invece l’atto non si esprime in maniera definita, ma rimanda a leggi o riporta i passaggi del già nominato articolo 2477 del Codice civile, allora non risulterà necessario procedere con la modifica.