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Le disposizioni della circolare 47/E/12 - Lo scorso 20 dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 47/E. Il documento fiscale riguarda, nello specifico, la “cedolare secca” e la “remissione in bonis”. A ben vedere, la Circolare aveva sottolineato la possibilità di adottare l’istituto della “remissione in bonis” nelle situazioni nelle quali si sia verificata una presentazione tardiva del modello 69, a patto però che un simile modus operandi non si presenti alla stregua di un mero ripensamento del contribuente. Ciò detto, era stato precisato che quanti avessero già provveduto a effettuare il versamento dell’imposta di registro prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca, anche se il versamento fosse stato effettuato in un'unica soluzione, non possono beneficiare di siffatta modalità di “ravvedimento”. Una tale preclusione è dovuta al fatto che tali soggetti hanno già avuto modo di manifestare una determinata volontà. In maniera contestuale, non potranno usufruire della remissione in bonis per l’anno in corso coloro che, avendo pagato annualmente l’imposta di registro, abbiano già provveduto al versamento in forma regolare non effettuando la scelta nei termini previsti.
Un necessario intervento normativo - A fare il punto sulla questione è l’Unagraco, per mezzo del vicepresidente della sezione di Viterbo, Marco Tortolini. “La circolare n. 47/E del 20 dicembre 2012 ha chiarito che la c.d. remissione in bonis si applica anche al caso di mancata presentazione del modello 69 per l'opzione dell'applicazione della cedolare secca nei contratti di locazione registrati antecedentemente al 7 aprile 2011 (giorno di entrata in vigore di detto regime) – ha spiegato Tortolini - Ma è necessario un intervento normativo che riduca sensibilmente l'importo della sanzione in considerazione che trattasi di un adempimento formale che non pregiudica l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate”. Il parere del rappresentante dell’associazione di categoria è che la scelta si sarebbe dovuta manifestare in occasione di presentazione del modello Unico 2012, però seguendo tale direttive l’opzione si sarebbe riferita esclusivamente al 2011. “Per l'annualità decorrente dal 2012 e per le successive, in applicazione della regola generale, il contribuente che intendeva avvalersi della cedolare secca - commenta Tortolini - avrebbe dovuto comunque, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa opzione con il modello 69”.
Il rimedio oneroso – A questo punto, pur essendo vero che i contribuenti potranno correggere le proprie scelte, l’Unagraco sottolinea che tale forma di rimedio risulta però onerosa. “I contribuenti che non hanno ottemperato a tale obbligo possono ‘rimediare’ mediante l'istituto della remissione in bonis, il quale prevede la possibilità di presentare il modello 69 entro il 30 settembre 2013 versando contestualmente una sanzione di euro 258,00. L'importo della sanzione appare alquanto oneroso per i contribuenti che si sono attenuti a tutti i disposti normativi (raccomandata all'inquilino, non applicazione dell'aumento Istat, versamento dell'imposta, etc.) ma presenteranno in ritardo il modello 69, per l'esercizio dell'opzione relativamente all'annualità 2012 e successive”, ha concluso Marco Tortolini.