6 dicembre 2012

Visto di conformità: soggetti abilitati

Sentenza del Consiglio di Stato
Autore: Redazione Fiscal Focus

I soggetti abilitati al visto di conformità devono necessariamente essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ma non tutti i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono abilitati al visto, non essendo il nesso funzionale biunivoco.

La sentenza. È quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6028 dello scorso 28 novembre, decidendo sul gravame proposto avverso l’impugnata sentenza del TAR Lazio.

La questione. La questione esaminata dal Giudice amministrativo ha riguardato l’abilitazione dei professionisti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale (i cosiddetti tributaristi) all’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA.

La circolare. Più precisamente, un’associazione nazionale ha impugnato la circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009, avente a oggetto “primi chiarimenti in merito alle disposizioni stabilite dall’art. 10 del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009. Visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro”, nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati al rilascio del “visto di conformità” i professionisti che “esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale”, incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni fiscali.

L’interpretazione del MEF. I giudici di Palazzo Spada hanno rammentato che il D.L. n. 78/2009 ha previsto che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15 mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Il detto decreto, però, non ha espressamente indicato quale dei soggetti contemplati dall’art. 3, D.P.R. n. 322/1998 sia abilitato a rilasciare tale visto. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sede di prima interpretazione, ha ritenuto che i soggetti abilitati fossero solo quelli indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'art. 3 citato, con esclusione dei “tributaristi”.

La conferma. Ebbene, il Consiglio di Stato ha confermato l’interpretazione del MEF. Sul punto si è osservato, fra l’altro, che “l’esistenza di un inscindibile collegamento tra abilitazione alla trasmissione della dichiarazione e visto di conformità è affermazione indimostrata e non sostenibile sulla base delle norme vigenti. Più precisamente, può sostenersi che i soggetti abilitati al visto di conformità debbano necessariamente essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ma non viceversa, ossia che tutti i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni siano, per ciò solo, abilitati al visto. Il nesso funzionale non è cioè biunivoco”. Conclusione questa che si trae anche dall’unica norma che disciplina il visto di conformità, ossia l’art. 35 del D.Lgs. n. 241/07, che recita “i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte”. Si è quindi in presenza di una “precisa scelta di fondo del legislatore in relazione alle categorie attributarie di poteri di controllo e certificazione sulla corrispondenza tra dati dichiarati, risultanze contabili e documentazione contabile, scelta che deve essere interpretata ed applicata secondo criteri rigorosi”. Insomma, in assenza di un intervento legislativo, interpretazioni diverse, intese a estendere il potere di visto, non sono percorribili.

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