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Scade lunedì 9 luglio il termine per presentare il modello 730-2018 tramite il sostituto d’imposta; la Legge di bilancio 2018 è sì intervenuta sui termini di presentazione del modello 730, ma non in riferimento alla dichiarazione presentata tramite il proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) per la quale rimane dunque fermo il vecchio termine del 7 luglio. Considerando che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo si arriva alla scadenza di lunedì 9.
L’intervento della Legge di bilancio - La Legge di bilancio 2018 è intervenuta sul termine di presentazione del modello 730, modificando il D.M. 164 del 1999, Regolamento recante “norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti”. In particolare il termine per la presentazione del modello 730 è stato spostato dal 7 al 23 luglio sia per il modello inviato direttamente dal contribuente (come già previsto dal D.L. 193/2016 e ss.mm.ii) sia per quello il cui invio avviene tramite Caf o professionisti abilitati, venendo meno la condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni.
Tuttavia, come da disposizioni della Legge sopra citata, i Caf e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività di assistenza fiscale quali: comunicazione all’Agenzia del risultato finale delle dichiarazioni, consegna al contribuente della copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione nonché la trasmissione all’Agenzia delle dichiarazioni predisposte, entro:
I termini dei rimborsi e delle trattenute – Infine, pare opportuno ricordare quelli che sono i termini dei rimborsi e delle trattenute risultanti dal modello 730; a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef. Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca.