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I contributi previdenziali e assistenziali possono essere portati in detrazione, nella misura del 19%, nella dichiarazione dei redditi, così come sancito dall’articolo 10, comma 1, lettera e), TUIR. I contributi previdenziali si dividono in obbligatori (quelli effettuati in ottemperanza a disposizioni di legge) e volontari, come la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi e il riscatto degli anni di laurea.
Per i contributi previdenziali e assistenziali non è previsto alcun limite alla deduzione. Tali importi vanno indicati nel loro ammontare complessivo nel rigo E21.
Tra gli oneri deducibili rientrano i contributi versati:
Contributi per riscatto laurea
Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.
La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero.
Per i soggetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria e fiscalmente a carico, la deduzione spetta in capo al familiare e gli importi andranno inseriti nel rigo E21. Nel caso in cui, invece, il soggetto non sia iscritto a nessuna forma di previdenza obbligatoria, ma sempre fiscalmente a carico, la detrazione spetta al familiare e gli importi andranno inseriti nei righi da E8 a E10 con l’indicazione del codice “32”.
Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti al 29/01/2019 compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, o in un’unica soluzione o in massimo 120 rate mensili.
L’ammontare della spesa sostenuta sarà indicata a partire dal Modello 730/2020 (anno d’imposta 2019).
L’onere sostenuto è detraibile dall’Irpef nella misura del 50%, suddiviso in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
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