12 gennaio 2018

Accertamento. Tempo scaduto per la notifica

Autore: PAOLA MAURO

La costituzione in giudizio del contribuente non ha l’effetto di sanare il vizio di notifica dell’avviso di accertamento, se nel frattempo è scaduto il termine concesso all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio del potere impositivo. In altre parole, l’avviso di accertamento è illegittimo quando il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva risulti già maturato all’epoca del fatto che ha sanato il vizio della notifica.

È quanto emerge dalla sentenza n. 30563/2017 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da una S.r.l., nell’ambito di un giudizio avente a oggetto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito d’impresa recuperando la maggiore imposta (Irpeg 1998).

La società contribuente ha denunciato fin dal primo atto introduttivo l’intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo per decorrenza del termine. Tuttavia, secondo il giudice di appello (nella specie, la CTR di Roma), l'atto di accertamento aveva raggiunto il suo scopo - posto che la società aveva esercitato il suo diritto di difesa, esponendo le proprie ragioni in maniera completa e articolata in sede giurisdizionale - e ciò aveva determinato la sanatoria di eventuali vizi della notifica e aveva escluso la decadenza dell'Amministrazione dalla potestà accertativa.

Nel giudizio di cassazione la società ha sostenuto che, quand'anche fosse intervenuta la sanatoria della notifica dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 cod. proc. civ., l'atto andava comunque dichiarato illegittimo per intervenuta decadenza dal termine dell'accertamento.

Per i Giudici di legittimità il motivo di ricorso è fondato.

Nel caso di specie il tema rilevante è la verifica della sussistenza del potere accertativo e impositivo, soggetto a decadenza, dell'Amministrazione finanziaria.

A tal proposito, la sentenza n. 30563/2017 ricorda l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui dall'esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sé inidoneo a evitare la decadenza (Cass. S.U. n. 19854/2004).

In applicazione di tale principio è stato chiarito che l'inesistenza della notificazione non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, rimarcando tuttavia che ciò deve essersi verificato entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario, nel qual caso grava sull'Ufficio stesso l'onere di provare la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza (Cass. n.4760/2009).

Anche di recente è stato ribadito che: "In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio." (Cass. n.8374/2015).

Si è altresì sostenuto che la sanatoria della notifica "non esplica alcun effetto sui requisiti di validità dell'avviso di accertamento, non potendo quindi impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante; tuttavia, tale decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, non producendo l'inesistenza degli atti impositivi successivamente emanati, va dedotta dal contribuente come specifico vizio nel ricorso introduttivo dinanzi alle commissioni tributarie, dovendo escludersi un potere di declaratoria d'ufficio del giudice." (Cass. n. 1088/2013).

Da questi principi consegue che, anche ove la notifica abbia raggiunto il suo scopo con effetto sanante, ciò non esclude che il giudice di merito debba comunque valutare in concreto – a fronte della specifica eccezione del contribuente - il tempestivo esercizio del potere accertativo e/o impositivo da parte dell’Amministrazione.

Gli Ermellini, pertanto, hanno annullato la statuizione impugnata, con rinvio della causa alla CTR Roma per nuovo esame.
La Commissione capitolina “dovrà verificare se il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva sia eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante.”

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