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Con la Risoluzione 75/E, pubblicata il 9 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate rende noto che per effettuare il versamento dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta da talune categorie di amministrazioni statali ed enti pubblici, tramite modello F24, bisogna utilizzare il codice tributo, già esistente "3858".
Acconto mensile dell’IRAP
L’articolo 4-quater, comma 3, del Decreto Crescita (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), ha apportato alcune modifiche all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, recante la disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
In particolare, è stato previsto che talune categorie di amministrazioni ed enti pubblici, individuate dall’articolo 1, commi 4 e 6, del citato decreto ministeriale n. 421 del 1998, possono effettuare il pagamento dell’acconto mensile dell’IRAP mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 154279 del 1° dicembre 2015.
Utilizzo in F24
Tanto premesso, con la presente risoluzione si rende noto che i versamenti di cui trattasi sono effettuati, tramite modello F24, indicando il codice tributo già esistente:
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “REGIONI”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre: