25 settembre 2018

AIDC: soggetto passivo anche senza iscrizione alla banca dati VIES

Autore: Pietro Mosella
In base alla Direttiva comunitaria IVA, il possesso di un numero identificativo IVA non è condizione sostanziale per l’attribuzione dello status di soggetto passivo. Di conseguenza, la mancata inclusione nella banca dati VIES di un operatore italiano, non pregiudica il suo diritto a essere considerato soggetto passivo nei rapporti transnazionali.
Il principio vale, a maggior ragione, nell’ambito dei servizi, perché il controllo basato sull’incrocio degli identificativi VIES e sulle dichiarazioni Intrastat, nella normativa euro-unionale e in quella nazionale, ha una valenza limitata alle sole cessioni di beni transfrontaliere.
È quanto sostenuto dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) con la norma di comportamento n. 204 pubblicata il 19 settembre 2018.

Normativa UE - L’articolo 9 della Direttiva IVA CE n. 112 del 2006, qualifica il soggetto passivo stabilendo che è tale «chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività».
Gli articoli 213 e 214 della stessa Direttiva, disciplinano l’obbligo del soggetto passivo di dichiarare l’inizio attività e le successive variazioni, attribuendo agli Stati membri il compito di far sì che ogni soggetto passivo sia identificato attraverso un numero individuale.
La disciplina dell’UE, come ricordato nella norma di comportamento in commento, non contempla tra i requisiti per qualificare una cessione intraunionale il possesso del numero di identificazione IVA né consente, esattamente al contrario, che un soggetto, privo degli altri requisiti richiesti dalla disciplina unionale, possa essere considerato soggetto passivo per il solo fatto di possedere un numero di identificazione IVA.
L’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010, dispone la creazione di una banca dati, “VIES”, nella quale ciascuno degli Stati membri inserisce le informazioni relative alle persone che hanno fatto richiesta e a cui sia attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell’articolo 213 della Direttiva.

La norma di comportamento n. 204 - La tesi sostenuta dall’AIDC, trova fondamento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la quale afferma, costantemente, che l’utilizzo dell’identificativo IVA è un elemento formale dell’operazione e non sostanziale, nel senso che la prova che l’acquirente sia un soggetto passivo, non può dipendere esclusivamente dalla comunicazione dell’identificativo.
Come spiegato nella norma di comportamento in commento, la Corte di Giustizia specifica che il requisito della soggettività passiva, si verifica se un operatore esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica, senza subordinare il riconoscimento di tale status al fatto che il soggetto possieda un numero d’identificazione IVA (Caso VSTR GmbH C-587/10 e giurisprudenza citata). L’assenza del possesso del numero identificativo ai fini IVA, può incidere sulla natura dell’operazione solo se la sua mancanza impedisce la prova certa che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti (Caso Collée C-146/05).

L’associazione osserva, inoltre, che la Corte di Giustizia, occupandosi delle conseguenze derivanti dalla mancanza dell’identificativo IVA, in un’altra causa ha stabilito che, “l’esenzione applicabile a un’operazione intraunionale permane anche nel caso in cui il soggetto passivo sia privo del numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di destinazione, laddove non sussista alcun indizio serio che deponga a favore della sussistenza di una frode, e risultano soddisfatti anche gli altri requisiti per l’esenzione”.
Ciò – come si evidenzia nella norma di comportamento - non significa che la Corte non abbia considerazione del carattere fondamentale del numero di identificazione IVA, quale elemento di controllo in un sistema di massa che comporta un elevato numero di transazioni intracomunitarie, “ma ha ritenuto che siffatta considerazione non può trasformare un requisito formale in un requisito sostanziale, e neppure giustificare un diniego dell’esenzione per il mancato rispetto di un requisito formale imposto dal diritto nazionale”.
Detto indirizzo, trova conferma anche in ulteriori pronunce della Corte stessa.

In virtù di quanto sopra esposto, deriva che il possesso di identificativo IVA, non è condizione sostanziale per l’attribuzione dello status di soggetto passivo, purché al di fuori di ogni tentativo di frode. Tale conclusione, in relazione alla normativa italiana, comporta che, la mancata inclusione iniziale, o la cancellazione per inerzia della partita IVA dall’archivio VIES, non sia, di per sé, ostativa all’applicazione del regime delle operazioni intracomunitarie.
La proposta di modifica della Direttiva 2006/112/CE, infatti, è “volta a far sì che il numero di identificazione IVA valido del soggetto passivo o dell'ente non soggetto passivo che acquista i beni, assegnato da uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, costituisca una condizione sostanziale aggiuntiva per applicare l’esenzione a una cessione di beni intracomunitaria”.
Questa proposta, come osservano i commercialisti, conferma, indirettamente, che nell’attuale assetto, il possesso di un numero identificativo IVA non condiziona l’applicazione dell’esenzione nelle operazioni intracomunitarie.
Secondo l’AIDC, quindi, in virtù della modifica proposta, “il requisito del possesso di un numero di partita IVA assurge a requisito sostanziale, limitatamente alle cessioni di beni, senza nulla specificare in merito alle prestazioni di servizi, sempre che l’acquirente agisca come tale, cioè, nella qualità di operatore economico”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy