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Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato), andranno alla cassa per il versamento dell’ISI (Imposta sugli intrattenimenti) i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972. Si tratta di apparecchi e congegni elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica e apparecchi e congegni senza premi di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, e di quelli meccanici ed elettromeccanici diversi da quelli di cui all’art. 110, comma 7, lett. a), TULPS (biliardi, biliardini, flipper, ecc.). Entro la stessa data e sugli stessi menzionati apparecchi è dovuta anche l’IVA forfettaria (22% con detrazione forfettizzata del 50%) come previsto dall’art. 74 comma 6 D.P.R. 633/1972.
Il soggetto passivo dei due tributi è l’esercente attività organizzata e diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, posseduti a qualsiasi titolo, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie oppure l’esercente l’attività il quale è anche proprietario dell’apparecchio da intrattenimento presente nel proprio locale. Quindi, ad esempio, non versa l’ISI e l’IVA il titolare del bar che non è proprietario bensì comodatario dell’apparecchio da intrattenimento presente nel locale (l’imposta andrà versata in questo caso dal proprietario/distributore degli apparecchi).
L’importo da versare
L’importo dovuto è calcolato sugli imponibili forfettari medi fissati dal legislatore di cui al DM 10 marzo 2010, e la misura dell’imposta (ISI) è pari all’8%. In particolare, l’imponibile è di:
Il versamento
Riguardo l’ambito oggettivo del versamento, entro il 18 di questo mese andranno versate l’ISI e l’IVA con riferimento agli apparecchi che risultano installati al 31 dicembre dell’anno precedente (ossia al 31 dicembre 2018) e con riferimento agli apparecchi installati entro l’ultimo giorno del mese di febbraio di questo stesso anno (ossia entro il 28 febbraio 2019), se di nuova istallazione. Per gli apparecchi, installati, invece, successivamente all’ultimo giorno del mese di febbraio (ossia dal 1° marzo 2019), il versamento va eseguito entro il 16 del mese successivo (in tal caso, il calcolo avverrà in dodicesimi).
Gli importi indicati in precedenza si riferiscono a ciascun apparecchio installato ed il pagamento va eseguito: