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In materia di art-bonus, una fondazione che opera come centro di formazione e ricerca non può essere considerata istituto della cultura ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo secondo il quale sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali; di fatto saranno ammissibili al beneficio dell’Art-Bonus solamente le erogazioni liberali destinate alla Fondazione per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici eventualmente ad essa affidati ma non sono ammissibili le altre erogazioni liberali destinate al generico sostegno della Fondazione.
È questo uno dei principali chiarimenti forniti ieri dall’Agenzia delle entrate con due distinte risposte, la n°78 e la n°81.
L’art-bonus - L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 e ss.mm.ii, al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo […]”. Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di tali interventi”.
Come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
L’Amministrazione finanziaria, sentito il MIBACT, ha chiarito che le erogazioni liberali destinate al restauro dell’edificio monumentale sopra decritto sono ammissibili al beneficio dell’Art-Bonus dal momento che il bene culturale è di proprietà del Comune e che gli interventi così come prospettati nell’istanza di interpello rientrano tra quelli espressamente previsti dalla normativa di cui all’art-bonus.